Esercizio della prelazione e diritto alla provvigione del mediatore
Insieme all’avv. Paolo Foschini di Bologna parliamo dell’ordinanza numero 10.500 del 2025 della Corte di Cassazione, che affronta una questione molto dibattuta: l’obbligo di pagare la provvigione al mediatore quando viene esercitato un diritto di prelazione legale. La sentenza analizza in particolare le differenze di trattamento tra la prelazione urbana ad uso abitativo e la prelazione agraria.
L’avv. Paolo Foschini spiega che, mentre nel caso delle locazioni abitative il subentro del prelazionante comporta solitamente l’obbligo di corrispondere la provvigione prevista nel contratto originario, la situazione cambia radicalmente in ambito agricolo. Nel caso esaminato, un confinante aveva esercitato la prelazione su un terreno senza aver avuto contatti diretti con il mediatore che aveva curato la trattativa con un terzo.
Secondo quanto illustrato dall’avv. Paolo Foschini, la Cassazione ha escluso in questo caso l’automaticità del pagamento della provvigione. La normativa di settore in materia agraria è molto protettiva e stabilisce che chi esercita la prelazione non può essere tenuto a osservare condizioni di pagamento più onerose rispetto a quelle previste dalla legge. L’avv. Paolo Foschini invita dunque i mediatori a prestare molta attenzione quando operano su terreni soggetti a vincoli di prelazione agraria per evitare il rischio di non vedere riconosciuto il proprio compenso.

