Studio Legale Foschini Pagani

Installazione dell’ascensore in condominio: il diritto al superamento delle barriere architettoniche

Installazione dell’ascensore in condominio: il diritto al superamento delle barriere architettoniche

Insieme all’avv. Gianluigi Pagani di Bologna analizziamo la recente sentenza numero 26.702 di ottobre 2025 della Corte di Cassazione, che interviene su un tema sempre molto attuale: l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno degli edifici condominiali e la validità delle relative delibere. Il caso specifico riguarda un condominio di Milano dove era stata approvata l’installazione di una piattaforma elevatrice che comportava una riduzione della larghezza delle scale comuni.

L’avv. Gianluigi Pagani spiega come la Suprema Corte abbia chiarito un punto fondamentale: l’installazione di un ascensore o di un montascale, se realizzata a spese di uno o più condomini, non deve essere necessariamente inquadrata come una “innovazione” ai sensi dell’articolo 1120 del codice civile. Al contrario, tale intervento rientra nel diritto al miglior utilizzo della cosa comune previsto dall’articolo 1102, a condizione che non pregiudichi la stabilità o la sicurezza del fabbricato.

Secondo quanto illustrato dall’avv. Gianluigi Pagani, la Cassazione ha stabilito che il mancato rispetto di alcune prescrizioni tecniche (come la larghezza minima delle scale prevista dalla normativa di settore) non rende automaticamente nulla la delibera. Questo accade perché tali norme regolano principalmente il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione, mentre nei rapporti tra condomini prevale il diritto di ciascun partecipante di trarre dal bene comune la massima utilità possibile, favorendo l’accessibilità all’edificio.

In conclusione, l’avv. Gianluigi Pagani evidenzia come il diritto all’abbattimento delle barriere architettoniche sia diventato un principio di solidarietà condominiale che prevale spesso su disagi minori subiti dagli altri proprietari. Questa sentenza conferma che la tutela della mobilità e dell’accesso alla propria abitazione è un valore primario, rendendo molto difficile l’impugnazione di delibere volte a rendere l’edificio privo di ostacoli per chi ne ha necessità.

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