Posso rinunciare alla proprietà di un immobile
Insieme all’avv. Gianluigi Pagani di Bologna cerchiamo di rispondere a una domanda che in passato sarebbe apparsa insolita, ma che oggi è sempre più attuale: è possibile rinunciare alla proprietà di un terreno o di un edificio cedendolo allo Stato? La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 23.093 del 2025 pubblicata a inizio agosto, si è espressa favorevolmente sulla legittimità dell’atto con cui i privati decidono di dismettere i propri beni immobili.
L’avv. Gianluigi Pagani spiega che il caso traeva origine da situazioni in cui i proprietari di fondi gravati da vincoli idrogeologici o frane avevano deciso di rinunciare alla proprietà per non doverne più sostenere i costi e i rischi di gestione. Nonostante l’opposizione delle amministrazioni pubbliche, le Sezioni Unite hanno stabilito che nel nostro ordinamento è pienamente ammissibile la rinuncia abdicativa. Si tratta di un atto unilaterale che, una volta compiuto, determina per legge l’acquisto del bene da parte dello Stato a titolo originario.
Secondo quanto illustrato dall’avv. Gianluigi Pagani, la Cassazione ha chiarito che non esiste un dovere del singolo di rimanere proprietario per motivi di interesse generale o per sollevare la collettività da eventuali responsabilità per danni. La facoltà di rinunciare al diritto di proprietà è un esercizio legittimo del potere di disposizione patrimoniale, garantito anche dai principi costituzionali che tutelano la proprietà privata e la libertà del soggetto.
In conclusione, l’avv. Gianluigi Pagani sottolinea che l’atto di rinuncia è valido anche se motivato da fini puramente economici, come il desiderio di eliminare un aggravio finanziario. Non trattandosi di un atto elusivo di norme imperative, il proprietario ha il pieno diritto di scegliere di non essere più tale, trasferendo di fatto l’immobile al patrimonio dello Stato senza che quest’ultimo possa opporsi al trasferimento del rischio.

