Sentenza N. R.G. 1177/2014

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
ll Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG.117712014, promossa da:
………………….. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianluigi Pagani e Paolo Foschini, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a.
ricorrente contro
………………….. in persona dei rispettivi legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall’…………………..
resistenti
Avente ad oggetto: attribuzione punteggio, modifica graduatoria e trasferimento.
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente conclude come da ricorso e chiede che il Tribunale “riconosca ed …………………….. la continuità nell’istituzione di appartenenza di Cosenza, ricalcolando conseguentemente il posto del …………………….. trasferimenti Personale Docente 2013/2014 Miur per i trasferimenti di “Musica di Camera” e il suo diritto ad avere il trasferimento dovuto e riconosciuto all’originaria data di presentazione della domanda e cioè al n. 22mo con punti 168, ovvero con il maggiore o minore punteggio derivato dall’istruttoria da espletare, con la conseguente e derivata possibilità di essere individuato quale destinatario del trasferimento alla data di formulazione della graduatoria medesima, con obbligo dell’Amministrazione di adottare tutti gli atri necessari. Con vittoria di spese”.
Il Procuratore dei resistenti conclude come da memoria difensiva chiedendo di “respingere la domanda siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 4.4.2014, il Sig. …………………… adduceva che: – era docente di ruolo di “Musica da Camera” ed aveva prestato servizio per 13 anni, dal 22.12.1999, al Conservatorio…………………… nell’anno accademico 2012/12013 era stato assegnato in “utilizzazione temporanea”, su sua domanda, presso il Conservatorio…………………… – in data 10.9.2013 aveva effettuato domanda di trasferimento e non gli era stato assegnato il “punteggio di continuità nell’istituzione di appartenenza”, ovvero i 13 anni presso il Conservatorio …………………… con conseguente diminuzione di 37 (o 34) punti e relativo passaggio dal 22mo al 31mo posto della graduatoria AFAM;- se fosse rimasto al 22mo posto e con 168 punti a livello nazionale, secondo quanto gli sarebbe effettivamente spettato, avrebbe ottenuto la cattedra presso il conservatorio …………………… assegnata al collega …………………… che si trovava al 24° posto; – il punteggio avrebbe dovuto essergli riconosciuto ex CCDN 31.5.2002, Allegato A, punto l, lettera d) avendo svolto ininterrottamente servizio per i 13 anni precedenti al Conservatorio di musica …………………… aveva effettuato immediato reclamo che era stato respinto adducendo il Ministero che la continuità didattica era interrotta in caso di utilizzazione a domanda dell’interessato, giusta citata interpretazione autentica del termine “utilizzazioni’, nonostante che in altri casi, come per il Prof. ………………….., fosse stato seguito un criterio diverso; – che la lettura dell’art. 5 del CCDN citato dimostrava la fondatezza della sua richiesta, dovendo essere il punteggio attribuito anche nel caso di ” utilizzazioni” (n. 14 dell ‘ art. 5) previste dagli artt. 3 e 4, potendo la mancata attribuzione del punteggio di cui all’interpretazione autentica riguardare semmai solo l’anno di “utilizzazione” a domanda e potendo il relativo punteggio azzerarsi solo in caso di intervenuto trasferimento. n ricorrente effettuava richieste istruttorie, depositava varia documentazione e concludeva come sopra.
b. Si costituivano ritualmente in giudizio il …………………… depositando vari documenti e chiedendo la reiezione della domanda, con vittoria di spese, atteso che: – l’ art. 5 era stato correttamente applicato in quanto il punteggio in questione era da attribuire al docente in servizio nello stesso conservatorio di cui era titolare di cattedra (nella specie …………………… mentre il ricorrente era stato utilizzato altrove (nella specie a …………………… vedendosi correttamente azzerato il punteggio per continuità didattica attesa l’interruzione del servizio; – vi era differenza tra titolarità e servizio e l’utilizzazione a domanda non rientrava tra le eccezioni indicate dalla normativa; il punteggio al Prof ……………………. era stato attribuito per errore e rettificato.
c. All’udienza di prima comparizione del 3.6.2014, ritenuto impraticabile dai resistenti il tentativo di conciliazione, si rinviava per l’acquisizione del verbale dell’incontro del 29.7.2008 tra Sindacati e Ministero e per la discussione.
In data 3.10.2014, fuori termine, i resistenti depositavano un verbale datato 29.7.2013.
All’udienza odierna del 7.10.2014 veniva sentito il ricorrente in sede di interrogatorio libero e, ad esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., il Giudice pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Al ricorrente avrebbe dovuto – e pertanto deve – essere riconosciuto ed attribuito dai resistenti il punteggio di “anzianità di servizio” o per la “continuità didattica” nella istituzione di appartenenza (Cosenza) per 13 anni, dall’anno 1999/2010 a quello 2011/12, con esclusione del 2012/13. Deve conseguentemente essere ricalcolato il punteggio e riformulata la graduatoria nazionale AFAM Trasferimenti personale docente 2013/2014 per i trasferimenti di “Musica da Camera”, con tutte le conseguenze relative ed eventuali diverse determinazioni in ordine ai trasferimenti.
l. li ricorrente è stato docente di ruolo di “Musica da Camera” in servizio presso il Conservatorio di musica ……………….. per l3 anni dal 1999, facendo il pendolare da Bologna, dove risiedeva con la propria famiglia.
Nel 2012/2013, per motivi personali connessi a gravi documentati problemi di salute del padre (di cui ha fatto cenno in ricorso per motivare la sua scelta, ma senza effettuare alcuna richiesta di alcun genere per tale motivo, di tal che i rilievi sul punto da parte dei resistenti appaiono ultronei) ha chiesto ed ottenuto l’ utilizzazione presso il Conservatorio ………………. e, nella graduatoria dell’anno successivo, si è visto azzerare il punteggio di “continuità didattica” che aveva già maturato nell’Istituzione di appartenenza. Tale punteggio era pari a punti 34 senza considerare l’anno 2012/2013 di “utilizzazione temporanea” a domanda, considerando il quale avrebbe ottenuto punti 37 (doc. 12. 13, 14 fase. ricorrente).
Il ricorrente ha effettuato immediata nota di “Protesta per mancata assegnazione punti continuità” in data 10.9.2013 evidenziando all’Amministrazione che “Non esiste nel succitato contratto un comma dove si dica che il punteggio dell’appartenenza all’istituzione vada azzerato in caso di utilizzazione, ma semplicemente, ai commi 10 e 12 del capitolo 5, che per essere assegnato (e non è indicata alcuna dicitura “in toto “per cui può e DEVE, a rigar di logica, essere assegnato “in parte”) ci deve essere la coincidenza di appartenenza e servizio senza soluzione di continuità … “ (doc. 4 fase. ricorrente).
Il Conservatorio ………………. ha comunicato in data 19.9.2013 al ricorrente che “l’istanza di rettifica del punteggio assegnato non è stata accolta”, senza specificare in alcun modo i motivi né rispondere alle obiezioni del ricorrente (doc. 5 fase ricorrente).
Il ………………. in risposta alle “richieste di parere” del Conservatorio, ha addotto, in data 19.9.2013 (doc. 6 fase. ricorrente e doc. 2 fase. resistenti) che “la continuità didattica presso l ‘Istituzione di titolarità prevista dall’art. 5, comma 8, del CCND sulla mobilità del personale AFAM, viene interrotta in caso di utilizzazione disposta a domanda degli interessati. In tal senso sono stati fomiti chiarimenti dalle parti contraenti le quali hanno convenuto in via di interpretazione autentica che il termine “utilizzazioni”, inserito al punto 14 dell’art. 5 del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4 bis dello stesso Contratto, come riportato nelle premesse dell’annuale Ordinanza Ministeriale che disciplina la procedura di mobilità”.
La lettura o interpretazione fornita alla norma del contratto collettivo ND (art. 5 “Anzianità di servizio”) da parte dei resistenti sembra errata.
Il n. 14 dell’art. 5 stabilisce che “Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell’istituzione e nell’insegnamento è riconosciuta a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato, conseguentemente, a titolo esemplificativo, i punteggi per la continuità devono essere attribuiti … nel caso di utilizzazioni …. “.
Il n. 14 dell’art. 5 parla di “utilizzazioni” senza specificare se d’ufficio o a domanda e si pone dopo gli artt. 3, 4 e 4 bis relativi appunto alla “utilizzazione temporanea”, così chiarendo inequivocabilmente di riferirsi a detti articoli.
Nelle premesse dell’Ordinanza Ministeriale 5.8.2013 sj legge “VISTO l’incontro del 29luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine “utilizzazioni” inserito al punto 14 dell’art. 5 del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4 bis dello stesso Contratto”.
La pretesa interpretazione autentica della norma in questione non risulta in realtà avvenuta o quantomeno dimostrata dalle resistenti poiché, nonostante l’ invito di questo Giudice, la documentazione dimostrativa relativa non è stata prodotta. I resistenti hanno prodotto, peraltro fuori termine, in data 3.10.2014 e non dieci giorni prima dell’udienza, un verbale di accordo 29.7.2008 che nulla ha a che vedere con i fatti ed i soggetti di causa, nel quale non si parla in alcun modo di interpretazione autentica o di “utilizzazione temporanea” e simili, bensì di altro e di altri soggetti …………………
Ma anche a dare per scontata l’esistenza e la validità di una interpretazione autentica nel senso indicato dal Ministero, apparendo la stessa astrattamente ragionevole e sensata, tanto da essere accettata dallo stesso ricorrente, la stessa non può che avere valore limitatamente alla qualifica o interpretazione delle “utilizzazioni” e conseguente mancata attribuzione di punteggio in caso di utilizzazioni a domanda. II n. 14 dell’art. 5, alla luce di detta interpretazione autentica, andrebbe letto in tal modo, con la seguente aggiunta o precisazione o eccezione: “ll punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell’istituzione e nell’insegnamento è riconosciuta a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato, conseguentemente, a titolo esemplificativo, i punteggi.per la continuità devono essere attribuiti … nel caso di utilizzazioni … escluse quelle a domanda.”.
Conseguentemente il punteggio in questione (ulteriori punti 3, trattandosi di punteggio oltre il quinquennio) non potrebbe essere riconosciuto al ricorrente per l’anno 2012/2013.
II. La suddetta interpretazione autentica esclude, contro il tenore letterale dell’art. 5 n. 14, l’attribuzione del punteggio nei casi di “utilizzazioni” a domanda, ma non sembra invece esservi una norma, né il Ministero la ha indicata, che stabilisca che, in caso di utilizzazione a domanda, venga annullato il punteggio già in precedenza maturato.
Nemmeno sembra esservi una prassi in tal senso atteso che il ………………… ha addotto, ma non dimostrato, che i punteggi sarebbero stati calcolati sempre in questa maniera, ovvero con azzeramento del punteggio in caso di utilizzazione a domanda. Al contrario – secondo quanto addotto dal ricorrente in ricorso e in sede di interrogatorio libero, non smentito dal Ministero, ed apparentemente ragionevole – sembra avvenuto sempre diversamente, nel senso che gli insegnanti che hanno avuto un azzeramento dell’anzianità per continuità didattica, con conseguente diminuzione di punteggio, avevano ovviamente ottenuto il trasferimento (dal quale, nella nuova sede, ricomincia a decorrere l’anzianità per continuità didattica ormai non più ipotizzabile nella vecchia sede atteso il trasferimento), non invece per la mera utilizzazione temporanea in altra sede, che, appunto, non modifica la sede, non interrompe la titolarità di cattedra ma semmai solo preclude la possibilità di ottenere il punteggio connesso all’espletamento del servizio nella stessa sede.
III. E’ evidente che una norma o prassi che penalizzasse in tal modo i richiedenti una “utilizzazione temporanea” (tra l’altro in costanza di una norma del Contratto collettivo di segno contrario (art. 5 n. 14) che prevede espressamente l’attribuzione di detto punteggio anche in caso di ” utilizzazione”), azzerando punteggi già maturati, appunto a causa di una utilizzazione a domanda (che non cambia definitivamente la sede di svolgimento del servizio), dovrebbe essere preventivamente ben esplicitata nel contratto collettivo o pubblicizzata nella ordinanza ministeriale relativa ai trasferimenti (di modo che gli interessati possano essere consapevoli delle conseguenze negative cui vanno incontro) e non invece desunta a posteriori da una discutibile interpretazione di parte.
Anche sotto questo aspetto sembra fondato il rilievo del ricorrente secondo cui “non ci sarebbe alcuna logica nel fatto di perdere tredici anni di continuità a ……………….. per un solo anno di utilizzazione provvisoria presso ………………… La sproporzione tra le due situazioni è evidente.
Non a caso il ricorrente ha dichiarato che se fosse esistita una regola in tal senso, o lui la avesse conosciuta, avrebbe evitato di chiedere l’utilizzazione a ………………… e si sarebbe sacrificato un altro anno facendo il pendolare tra ………………… come aveva fatto per 13 anni, per non perdere il significativo punteggio già acquisito, utile, anzi necessario, per un successivo trasferimento.
IV. Ad avviso del Ministero “la continuità didattica … viene interrotta in caso di utilizzazione disposta a domanda degli interessati … “ ma, salvo che non venga espressamente indicato, detta interruzione si può avere solo con il cambio di sede a seguito di trasferimento e, in ogni caso, l’eventuale interruzione non può avere come conseguenza l’annullamento ed azzeramento di punteggio già maturato.
L’art. 5 al n. 10 attribuisce “p. 2 per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell’istituzione di attuale titolarità oltre il triennio e p. 3 per ogni anno di servizio … dopo il quinquennio” nonché “un punto per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell’insegnamento di attuale titolarità oltre il triennio e p. 2 … oltre il quinquennio”. Di conseguenza, a titolo esemplificativo, una richiesta di utilizzazione temporanea prima del triennio precluderebbe effettivamente il riconoscimento di qualunque punteggio, per non essere appunto ancora maturato il triennio. Oppure una richiesta di utilizzazione al quarto o quinto anno, quindi prima del maturarsi del quinquennio, precluderebbe la possibilità del punteggio superiore previsto appunto per il maturare del quinquennio, non ancora avvenuto, ma non potrebbe precludere, se non diversamente ed esplicitamente stabilito, l’attribuzione del punteggio relativo al già maturato triennio e così via. Conseguentemente, al ricorrente non può essere sottratto un punteggio che aveva già maturato e che deve invece essergli riconosciuto.
V. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, tenuto conto della natura e del valore della causa e della attività svolta, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
– dispone che venga riconosciuto ed attribuito al ricorrente …………………. ai sensi dell’art 5 n. 8 e ss. CCDN 2002, il punteggio per la continuità didattica nell’istituzione di appartenenza di Cosenza per l3 anni, ricalcolando conseguentemente il posto del ricorrente nella graduatoria nazionale AFAM trasferimenti Personale Docente 2013/2014 – Miur per i trasferimenti di “Musica di Camera”, con ogni conseguenza anche ai fini della corretta valutazione del richiesto trasferimento.
– condanna i resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 per compensi, € 225,00 per spese, oltre il 5% per spese forfettarie, IVA e CAP.
Bologna, 7.10.2014.
il Giudice
Emma Cosentino