Sentenza N.R.G. 1353/2012

Sentenza

TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE LAVORO

Nella causa n.l353/2012 e R. G. controversia promossa da Avv. ——————–

contro

(Avv.P. Foschini); avente ad oggetto: risarcimento danni

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All’udienza del 22/05/2014, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali insistono nei rispettivi scritti e discutono la causa.

IL GL

Dato ano di quanto sopra, al termine della discussione, decide la causa come da dispositivo ed emette la seguente Sentenza pubblicandola mediante lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona del Dr.Giuseppe Coscioni , definitivamente pronunciando, ai sensi degli arn. 281 sexìes e 429 c.p.c.

OSSERVA

—————— adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di Parma per sentir condannare —————— al risarcimento dei danni subiti; premetteva che —————— nella sua qualità d Commissario Straordinario del Comune di Parma, aveva adottato decisioni e fatto affermazioni lesive della sua professionalità e dignità, arrivando alla sua sostituzione quale Segretario Generale del Comune di Parma.

—————— si costituiva in giudizio, contestando in toto le domande attrici.

Il giudice, dopo l’udienza di comparizione delle parti e la formulazione di una proposta transattiva, non accettata dal resistente, ammetteva le prove per testi chieste dalle parti.

Esaurita l’assunzione della prova, il giudice fissava l’udienza del 22.5.2014 per la discussione della causa, concedendo alle parti termine fino al 15.5.2014 per il deposito di note conclusive.

In seguito alla discussione, all’udienza del 22 maggio 2014, il giudice decideva la causa dando immediata lettura in udienza del dispositivo e della· contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda del ricorrente è infondata e, pertanto, deve essere respinta.

Le frasi che sarebbero lesive della dignità e dell’onore di ——————- pronunciate da ——————- non erano infatti rivolte direttamente al primo, ma rendevano evidente la volontà di ——————- di effettuare cambiamenti organizzativi, nella convinzione (giusta o sbagliata che fosse, è irrilevante), di dover operare dei cambiamenti per poter far funzionare nuovamente il Comune di Parma; anche le frasi riportate a pag.76 del ricorso (“Cosa ha portato alla defenestrazione del segretario? I consiglieri comunali con cui ho parlato hanno tutti segnalato di avere trovato difficoltà nell’esercitare la funzione di controllo che gli compete. E il segretario generale dovrebbe avere un ruolo di raccordo tra la componente politica e quella amministrativa … Il mio obiettivo, lo ripeto, è ricreare un apparato funzionale e serio, è un atto di responsabilità nei confronti di chi verrà dopo le elezioni. Non è il caso di lasciare il caos”) rimangono nell’ambito di una semplice critica, più dei vertici del Comune che della singola persona, comune che si trovava m una obiettiva situazione di incertezza derivante dalla apertura di indagini di natura penale e contabile e con l’esecuzione di alcuni arresti.

Anche l’istruttoria testimoniale esperita porta alle stesse conclusioni.

La teste ——————- riferisce infatti più di comportamenti adottati da ——————- nei suoi confronti (“Sono dirigente presso il Comune di Parma, vice segretario generale dal 2008 circa. Sul cap.14 posso dire che il dott.——————- più di una volta ha accusato me e il dott. ——————- di avere fatto politica, cioè di avere adottato la sospensione dei lavori del termovalorizzatore per una questione politica, quando in realtà di politica non c’era nulla; la procura aveva chiesto il sequestro dell’impianto quindi di politica c’era ben poco”) che nei confronti di ——————-.

Il teste——————- ha poi riferito dell’intezione di ——————- di rimuovere ——————-” … ricordo benissimo la frase di ——————- la disse due volte con un tono anche deciso, ricordo che disse ‘se voi insistete a difenderlo, voi lo rovinate, manifestando però una preoccupazione propria (“per noi l’eliminazione di ——————- sarebbe stato un danno per il Comune, saremmo rimasti allo sbando, come poi è avvenuto in pratica”) e così anche il teste ——————-.

Una spiegazione al comportamento di ——————- la fornisce il teste ——————- “era partita la procedura per la nomina di un altro segretario; non ricordo le parole, il dott. ——————- si mostrò irremovibile sulla sua decisione, non è entrato nel merito della motivazioni della sua scelta, che erano peraltro, come dire, motivate dal fatto di dare discontinuità con la precedente amministrazione, procedendo con tutte le sostituzioni degli incarichi di vertice, il segretario generale, i vertici delle società partecipate, gli incarichi a tempo determinato., Ricordo anche che ——————- disse che non voleva dire i motivi perché una comunicazione dei motivi avrebbe potuto nuocere al dott.——————- se fosse apparsa come una contrapposizione tra il segretario il commissario, questo avrebbe potuto nuocere alla figura del segretario, mi sembra una cosa abbastanza logica, per questo non ha voluto dire le motivazioni'”.

Da questo emerge che ——————- non aveva alcuna intenzione di tenere condotte diffamatorie nei confronti di ——————-, ma che, avendo operato la scelta di rinnovare completamente i vertici del Comune di Parma, tale scelta doveva necessariamente includere anche ——————-.

Anche la deposizione del teste ——————- è sulla stessa linea: “Posso dire che quando un Commissario viene in un Comune, è necessario che assuma un atteggiamento molto prudente verso chi è stato collaboratore stretto, ed è altrettanto prudente introdurre segni di discontinuità rispetto al passato, io lo ho fatto più volte, è un criterio di prudenza preventivo che sarebbe sempre opportuno, a prescindere dal merito delle persone”.

Anche il teste ——————- esclude un intento diffamatorio di ——————- nei confronti di ——————- “Sulla valutazione del dott. ——————-, ricordo che i rapporti sono stati anche burrascosi, ma alla fine la valutazione di ——————- su ——————- fu positiva sulla sua professionalità; i conflitti erano abbastanza normali nell’ambito di una situazione commissariale complessa”.

Né può ritenersi responsabile ——————- per le frasi utilizzate dai giornalisti per commentare la vicenda e non si rinvengono, negli articoli prodotti, frasi diffamatorie da parte di ——————- se non la manifesta volontà di effettuare scelte che evidenziassero la discontinuità con la precedente gestione del Comune di Parma relativamente alla sostituzione di ——————- come capo del servizio legale, la teste ha confermato che “Nel Comune di Parma il capo del servizio legale è sempre stato un avvocato;” il teste ——————- ha detto che “A Bologna posso dire che il servizio dell’avvocatura è gestito da un avvocato”; e, ancora, il teste ——————- “Nei Comuni, io ho esperienza anche di Comuni piccoli, generalmente si preferisce la nomina di un avvocato a capo del servizio legale, ma Parma aveva molte particolarità”; non è quindi insolito che ——————- avesse deciso di sostituire ——————- con un legale nell’incarico di capo del servizio legale.

Inoltre, come precisato da Cass sez.III, 22.10.2010 n.21740, “In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata quam suis, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell’onore e della reputazione che la persona goda tra i consociati. Ne consegue, sul piano dell’onere probatorio, che l’attore non può limitarsi a dimostrare la verificazione dell’anzidetta condotta, ma deve fornire la prova anche dell’evento lesivo.”

Nel caso in esame, come già rilevato in sede di reiezione del ricorso ex art.700 c.p.c. proposto dal ricorrente nei confronti del resistente, nessun evento lesivo appare essersi verificato, posto che il ricorrente, dopo i fatti per cui è causa, è stato nominato Direttore Generale della Provincia di Imperia nel 2012, assessore al Mercato dei Fiori del Comune di Sanremo nel dicembre 2012 e Segretario Generale del Comune di Prato nel2013

Le domande del ricorrente devono essere pertanto respinte.

Stante la particolarità della questione, le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così decide: Respinge le domande di parte ricorrente Dichiara compensate le spese di lite.

Parma, 22 maggio 2014

Il Giudice
dott. Giuseppe Coscioni