Sentenza N.R.G. 1393/2011

N. R.G. 1393/2011
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA – SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1393/2011
Oggi 18 settembre 2014 ad ore 12.00 innanzi al dott. Giuseppe Coscioni, sono comparsi:
Per ——— l’avv.——— e l’avv. ——— nonché la ricorrente personalmente.
Per ——— l’avv. FOSCHINI PAOLO. Per ——— nonché la parte personalmente.
Le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi; l’Avv. ——— rileva la tardività delle contestazioni sulle condizioni fisiche della ricorrente; insiste comunque sulla richiesta di consulenza tecnica di ufficio qualora il giudice non ritenesse sufficiente la perizia di parte; segnala come le conseguenze pregiudizievoli del “caso Bonsu” per la ricorrente rimangono tuttora; osserva come in atti si ravvisano posizioni processuali e affermazioni contrastanti con atti penali (vedi interrogatorio reso dal comandante Jacobazzi ove viene riferito che la ricorrente era stata rimossa per il “caso Bonsu”); insiste qnindi come in atti con la condanna dei resistenti; chiede che vengano valutati penalmente tutti gli atti deliberati relativamente alle posizioni dei dipendenti (vedi assunzione di Assirelli) con invio degli atti alla procura; produce nota spese.
L’Avv. Foschini contesta la replica della ricorrente posto che nell’atto introduttivo del giudizio ci si era opposti alla richiesta di consulenza tecnica di ufficio, con una contestazione formale della documentazione prodotta.
L’Avv. ——— osserva come la ricorrente non aveva la qualifica per essere dirigente, quindi era a conoscenza della temporaneità degli incarichi; rileva la mancanza dell’elemento emulativo; il profilo del procedimento disciplinare trova piena conferma in quanto scritto nella sentenza Bonsu, che ha accertato comportamenti negligenti di un sistema, che faceva capo al comandante; insiste come in atti con condanna alle spese.
L’Avv. ——— produce nota spese, chiedendo la condanna della ricorrente alle spese, soprattutto alla luce delle testimonianze; tra l’altro nelle note depositate parte ricorrente aveva dichiarato che non avrebbe riassunto la causa nei confronti degli eredi; osserva che il parere di regolarità tecnica è un atto endoprocedimentale su cni il funzionario risponde solo qualora la Corte dei Conti rilèvi una illegittimità formale dell’atto (le delibere non sono mai state impugnate dalla ricorrente) e che a pagg. 20 e 21 della memoria erano stati contestati i danni; sottolinea l’estraneità della Rampini rispetto ai comportamenti mobbizzanti denunciati.
L’Avv. ——— rileva come il rapporto assicurativo venga in gipco solo in caso di accoglimento del ricorso, di cui si chiede il rigetto; si riporta alle note deposiate, ribadendo che la polizza copre danni di natura patrimoniale e che non copre gli inadempimenti contrattuali.
Esaurita la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
il Giudice
Giuseppe Coscioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Coscioni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1393/2011 promossa da:
——— con il patrocinio dell’avv. ——— e dell’avv. ———, elettivamente domiciliato in ———.
RICORRENTE contro il COMUNE ——— (C.F.) con il patrocinio dell’avv. FOSCHINI PAOLO, elettivamente
domiciliato in STRADA DELLA REPUBBLICA, 1 c/o COMUNE DI PARMA, SERVIZIO AFFARI LEGALI 43121 PARMA presso il difensore avv. FOSCHINI PAOLO
dell’avv., elettivamente domiciliato in ——— presso il difensore avv. ———.
“”Piaccia al Sig. Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso così provvedere:
l) Voglia accertare e dichiarare che i comportamenti attuati dal Comune di Parma, in persona del Suo Sindaco pro-tempore, con sede in Parma (Pr), Strada della Repubblica n. 1 P.IVA 00162210348 dalla signora ——— e dal signor ——— sono qualificabili come vessatori e persecutori e, quindi, illegittimi e tali da avere generato un danno definibile come danno da “mobbing” alla salute e all’integrità psicofisica della ricorrente, in aperta violazione dell’art. 32 Co st. e 2087 c.c. e art. 5 Legge 626/94 o di quella norma di legge che sarà ritenuta di giustizia in relazione alla corretta applicazione del contratto di lavoro;
2) Voglia, altresì, accertare e dichiarare che tutte le condotte vessatorie e di molestie subite in ambito professionale dalla ricorrente e durante tutto il rapporto di lavoro poste in opera sia dal Comune di Parma, in persona del suo Sindaco pro-tempore, con sede in Parma (Pr), Strada della Repubblica n.1 P.IVA 00162210348, sia dalla signora ——— sia dal sig. ——— come elencate nel presente atto, hanno determinato in capo agli stessi una responsabilità solidale per tutti i danni patiti e patenti dalla ricorrente in conseguenza di tali comportamenti e, quindi per il danno biologico o danno all’integrità psicofisica e per il danno morale;
3) Voglia conseguentemente condannare solidalmente il comune di Parma in persona del suo sindaco pro-tempore con Sede in Parma (Pr) sia dalla signora ——— e sia dal sig. ——— risarcire alla: ricorrente i danni subiti nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa e comunque non inferiore a Euro 85.058,67 per il danno biologico o danno all’integrità psicofisica e per il danno morale come meglio individuati e specificati in premessa, oltre a quegli ulteriori danni sia biologici sia morali che dovranno essere accertati in corso di causa eventualmente mediante apposita CTU medica, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
4) Voglia ancora affermare la responsabilità solidale del Comune di Parma in persona del suo Sindaco pro-tempore con Sede in Parma (Pr), Strada Repubblica n. 1, della signora ——— del sig. ——— per la causazione, in conseguenza delle azioni vessatorie e mobbizzanti, del danno psicofisico ed esistenziale patito dalla ricorrente;
5) Voglia quindi, solidalmente condannare il Comune di Parma in persona del suo Sindaco pro-tempore, la signora ——— e il sig. ——— a pagare alla signora ——— il risarcimento del danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa ma che si indica in una somma non inferiore ad Euro 200.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
6) Voglia inoltre affermare che la ricorrente ha subito una dequalificazione professionale concretizzatasi di fatto sin dal 2008 e tutt’ora in atto e consistita nell’averla privata delle proprie mansioni, lasciandola inoperosa;
7) Voglia per l’effetto condannare il Comune di Parma in persona del suo Sindaco pro-tempore, a risarcire la ricorrente dei danni patiti in ragione dell’illegittima dequalificazione/privazione di mansioni, identificati come danno professionale che si quantificano nella misura mensile pari alla retribuzione lorda percepita contrattualmente e, quindi, relativamente al periodo dal 1.10.2008 al 31.08.2011, da moltiplicarsi per il numero di mesi in cui si è protratta tale dequalificazione, n. 34 mesi per la complessiva somma di Euro 89.648,37 ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia oltre a quella ulteriore somma che maturerà in corso di causa nel perdurare della situazione denunziata e relativa al periodo 01.09.2011 sino al dì della sentenza o al dì della cessazione del comportamento denunciato, in tutti i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del credito al saldo effettivo;
8) Voglia, quindi; ordinare al Comune di Parma in persona del suo Sindaco pro-tempore, di riassegnare immediatamente alla ricorrente le mansioni di appartenenza o mansioni equivalenti;
9) Voglia, infine, condannare solidalmente il Comune di Parma in persona del suo Sindaco pro-tempore, la signora ——— il sig. ——— al pagamento di tutte le spese e competenze relative al presente giudizio.
Il Procuratore del Comune di Parma ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, nel merito: rigettare ogni richiesta formulata dalla signora ——— in quanto infondata in fatto e diritto nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta addebitabile al Comune di Parma qualsivoglia pronuncia di condanna, accertare, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare in sua vece la ——— Rappresentanza generale per l’Italia -, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con ———. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso ex art. 14 T.P., IVA e CPA come per legge.”
Il Procuratore ——— ha così concluso:
“Voglia il Tribunale respingere il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dalla ricorrente nei confronti della convenuta sig.ra ——— quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
I Procuratori di ——— hanno concluso come da rispettivi atti di costituzione.
La ricorrente adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di Parma lamentandosi dello svolgimento del proprio rapporto di lavoro con il Comune di Parma suddividendo le doglianze in due periodi distinti.
Il primo periodo, che va dalla fine del mese di settembre 2005 alla fine del mese di settembre 2008, si è caratterizzato, secondo la ricorrente, per la molteplicità dei rinnovi contrattuali ottenuti quale Comandante del Corpo di Polizia Municipale pro-tempore del Comune di Parma.
Infatti, a seguito delle dimissioni del precedente Comandante, alla ricorrente veniva affidato dapprima un incarico di reggenza (essendo all’epoca il Commissario di P.M. più alto in grado) e, successivamente, un formale incarico dirigenziale a tempo determinato.
Tale incarico, affidatole verso la fine del mandato amministrativo del Sindaco – veniva effettivamente prorogato anche dal successivo Sindaco ——— .fino alla assunzione del signor ——— quale nuovo Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Parma a fat'”data dall0 ottobre 2008.
Il secondo periodo, successivo all’insediamento del signor ——— si è caratterizzato, sempre secondo la ricorrente, dall’assegnazione al Settore Sicurezza Urbana con conseguente demansionamento e dequalificazione professionale.
La caratteristica comune di entrambi i periodi sarebbe costituita, sempre secondo la ricorrente, dal protrarsi di atteggiamenti persecutori verso la sua persona posti in atto dolosamente dalla signora ——— allora Direttore del Settore Personale del Comune di Parma, e dal signor ——— Comandante del Corpo di P.M. e Direttore del Settore Sicurezza cui faceva capo la Sicurezza Urbana.
In questo quadro si inserisce una ulteriore lamentela dell’odierna ricorrente avente ad oggetto il comportamento tenuto dal Sindaco ——— che, nel corso del mandato amministrativo, avrebbe perso la fiducia dimostratale inizialmente, a causa di due episodi: il fermo di una prostituta nigeriana e l’arresto del signor ——— da parte di agenti della Polizia Municipale.
Il Comune di Parma con il proprio atto di costituzione ha chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in forza della polizza assicurativa n. ——— stipulata con la Compagnia ———.
Alla prima udienza, tenutasi il 21/02/2012, il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei ———.
Alle successive udienze del20/05/2012, del 04/05/2012 e del18/05/2012 veniva esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza del 05/06/2012 il Giudice ammetteva parte delle prove testimoniati richieste dalle parti.
Alle udienze del 1911012012, del 2510112013, del 13/05/2013, del 16/07/2013 e del 18/10/2013 venivano escussi i testi.
Con ordinanza del 21/10/2013 il Giudice dichiarava la chiusura della fase isttuttoria e fissava l’udienza di discussione del ricorso.
A seguito del decesso della signora ——— il Giudice dichiarava l’interruzione del processo.
Il processo veniva riassunto a cura della ricorrente e all’udienza del 05/06/2014 il Giudice fissava l’udienza di discussione del ricorso per il giorno 18/09/2014 con termine fino all’11/09/2014 per il deposito di note conclusive.
All’udienza del18 settembre 2014, il giudice pronunciava sentenza, dando immediata lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e, come tale, può essere accolta. La domanda di parte ricorrente può essere suddivisa in due parti: quella relativa al mobbing e quella sul demansionamento.
Relativamente alla prima, si deve osservare come che, come recentemente precisato dalla Suprema Corte, “per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavaro. sono, pertanito, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. (Cass.civ. sez.lav., 17 febbraio 2009, n.3785)”
Nel caso m esame, non risulta sufficientemente provata l’esistenza di comportamenti reiterati e finalizzati ad una condotta mobbizzante tenuta nei confronti della ricorrente. Un comportamento vessatorio e mobbizzante è stato individuato nella necessità di presentare le proprie dimissioni dal posto di lavoro a tempo indeterminato per andare a ricoprire il ruolo di dirigente a tempro determinato.
Secondo la ricorrente tale richiesta da parte del Settore Personale del Comune di Parma aveva carattere vessatorio e punitivo nei suoi confronti; si è invece trattato di un atto espressamente previsto dalla legge (cfr. l’art. 110, comma 5 TUEL, secondo il quale “li rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l’ente locale ai sensi del comma
2. L’amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico”).
Pertanto, all’atto del conferimento dell’incarico di dirigente, la ricorrente ha rassegnato le dimissioni da funzionario, esattamente come hanno fatto tutti gli altri funzionari del Comune incaricati di funzioni dirigenziali a tempo determinato.
Sul punto il teste ………….. ha infatti riferito: “so che la dott. ……………. era dimessa da funzionario a tempo indeterminato del Comune per poter essere nominata dirigente a tempo determinato della Polizia Municipale, ma non so ci fosse stata una richiesta di qualcuno in tal senso. Come dirigente la stessa cosa è accaduta a ……………. e alla dott…………….. ricordo queste credo ce ne siano anche altri di funzionari che si erano dimessi”; di analogo tenore le dichiarazioni del teste……………. (“il meccanismo della rinuncia al tempo indeterminato è un meccanismo che ha gestito il personale in base a quelle che erano le disposizioni in quel momento; era una condizione prevista, a detta del responsabile del personale, per poter assumere la dirigenza a tempo determinato, credo di avere verificato anche io questa cosa, anche se poi c’è stata un modifica; era una modalità che abbiamo attuato su diversi funzionari, nella misura in cui era necessario che assumessero un ruolo dirigenziale, nel Comune anche la regolazione esistente richiedeva la dirigenza per la firma degil atti, e quindi una responsabilità piena di carattere organizzativo e finanziario degli atti a valenza esterna.”)
Quanto alla lamentata precarietà degli incarichi, “la sua precarietà era in re ipsa visto che lei non era dirigente, ma funzionaria; la dott. …………….. avrebbe potuto diventare dirigente facendo un concorso pubblico” (teste……………. ” … le era stato risposto, probabilmente anche da me, che il Comune di Parma necessitava di una esperienza molto ampia e, a detta del Sindaco, in funzione di queste esigenze di sicurezza, il sindaco voleva trovare una personalità diversa da quelle formatesi internamente; la precarietà era quindi abbinata allo stesso incarico, si sapeva che era comunque un incarico che al 99% comunque non avrebbe determinato una situazione consolidata nel tempo.” (teste ……………. .
Relativamente poi al punto della domanda in cui si mette in relazione la mancata conferma della ricorrente quale comandante della Polizia Municipale con il “caso Bonsu” (arresto illegittimo del suddetto Bonsu), si deve rilevare come i fatti siano accaduti quando il mandato della ricorrente era in scadenza, per cui il collegamento tra mancata riconferma e caso Bonsu è stato fatto dai giornali, ma non vi è prova che vi sia un intento vessatorio del Comune: ……………. (direttore generale del Comune all’epoca dei fatti): “Non ricordo quanto al cap.160, anzi. posso escludere di aver detto alla dott. ……………. che le addebitavo la responsabilità per quanto successo nel caso Bonsu; comunque a quella data io non ritenevo che le cose emerse determinassero quella situazione di responsabilità dei singoli e della ,, dotte ~b:i:ne poi è emersa, non lo avevo ipotizzato nemmeno per gli agenti”.
Neppure può farsi rientrare in comportamento mobbizzante l’instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente, posto che lo stesso venne archiviato.
Quanto ai rapporti tra la ricorrente e il sindaco, è evidente che la stima e la fiducia reciproche sono, nel tempo, venute meno, come peraltro è stato documentato dalla lettera del luglio 2008, che precede di oltre due mesi il caso “Bonsu” (doc. n. 6).
Non ha alcuna importanza se alla base di questo deterioramento del rapporto fiduciario ci siano stati episodi e/ o motivi fondati oppure no, ma questo di per sé non dimostra alcun atteggiamento vessatorio e/ o persecutorio nei confronti della ricorrente ………………..
Di fatto, ad un certo punto del mandato, il Sindaco ha ritenuto di avvalersi del signor……………….. quale Direttore del Settore Sicurezza e Comandante del Corpo di Polizia Municipale che ha avuto carta bianca nella riorganizzazione dei settori affidatigli, anche alla luce di quanto accaduto nei giorni immediatamente precedenti il suo insediamento (arresto ingiustificato del signor Bonsu).
Questa scelta non risulta essere stata presa in spregio alla ricorrente, al fine di emarginarla o di farle assumere il ruolo di “capro espiatorio” per la vicenda “Bonsu” (le procedure di avvicendamento erano praticamente già perfezionate al momento del fatto). Conclusivamente, non è stata raggiunta la prova di comportamenti integranti mobbing, nel significato sopra ricordato alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, nei confronti della ricorrente.
Per quanto poi riguarda la posizione della sig.ra ……………….. è opportuno evidenziare come nessun teste sia stato in grado di riferire circa presunti comportamenti aggressivi, mobbizzanti e dequalificanti che – a dire della ricorrente stessa – la sig.ra ……………….. avrebbe posto in essere a suo danno.
Del pari, nessun teste ha riferito in merito ad un presunto deterioramento nel rapporto interpersonale e lavorativo tra la conuenuta sig.ra ……………….. la dott.ssa ……………….. si vedano punti 17, 18 e 19 del ricorso); inoltre, la convenuta sig.ra ……………….. non è mai menzionata ai punti da 90 a 611 del ricorso, ad eccezione del punto 166, dove peraltro si riferisce una circostanza de relato e comunque del tutto irrilevante ai fini per cui è causa.
Gli atti posti in essere dalla ……………….. sono stati soltanto di tipo amministrativo, posto che la stessa non aveva alcuna autonomia decisionale all’interno del Comune di Parma, per cui è da escludere in radice che potesse adottare decisioni “mobbizzanti” nei confronti della ricorrente.
Passando alla domanda relativa alla dequalificazione professionale, l’articolo 2103 c.c. così recita: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni e:qW.valenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore. a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.
Il precetto civilistico presenta una stretta correlazione con importanti principi costituzionali: l’art. 4, sancendo il diritto al lavoro riconosce il diritto ad impegnare concretamente e proficuamente le energie lavorative, letto unitamente all’art. 35 Cost., consentono di ritenere infatti il lavoro non solo e non tanto come fonte di sostentamento, ma altresì come strumento imprescindibile per là: realizzazione della personalità del lavoratore.
Il c.d. ius variandi, ovvero il potere di modifica delle mansioni, consente al datore di lavoro di assegnare il dipendente a nuove mansioni con il limite della equivalenza.
Il demansionamento e/ o dequalificazione avviene nel momento in cui le mansioni che siano state assegnate ad un prestatore di lavoro siano di contenuto inferiore rispetto a quelle che lo stesso svolgeva in precedenza.
La dequalificazione non si può configurare come mobbing se non si riesce a dimostrare l’esistenza di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro. Tuttavia, il demansionamento, qualora provochi danni morali e professionali, dà diritto al risarcimento; in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 23 luglio 2012, n. 12770, in conformità con l’orientamento formatosi sull’argomento.
La giurisprudenza più recente ha poi messo in luce il concetto di straining, che si configura come una condizione di profondo disagio lavorativo derivante, ad esempio, da un demansionamento, dalla privazione degli strumenti di lavoro, dall’isolamento professionale e relazionale, da un trasferimento illegittimo e, più in generale, da situazioni in cui il mobbing viene escluso dalla mancanza oggettiva di frequenti azioni ostili da parte del datore di lavoro ovvero dei colleghi di lavoro.
Nel caso in esame, dalla istruttoria testimoniale è risultato che vi è stata una dequalificazione professionale della ricorrente che, dopo aver cessato l’incarico di comandante della Polizia Municipale, è stata destinata ad un settore (quello sulla Sicurezza) per il quale non era però prevista la figura della dirigente.
Sul punto si veda la testimonianza di …………… “la sicurezza urbana era una funzione necessaria, ma non c’era la previsione di una dirigenza; può darsi che io avessi parlato della sicurezza urbana, era una funzione nuova, interessante, ma non credo di aver parlato di dirigenza … “.
Sulle mansioni svolte dalla ricorrente, significativa è la testimonianza di ……………… “la sicurezza urbana per me è una scatola vuota, non c’erano dipendenti, tanto che l’anno precedente la sicurezza urbana era una casella vuota nel settore sicurezza, non c’era nulla; al servizio sicurezza urbana c’era solo la dott. …………… successivamente venne assegnato alla sicurezza urbana un agente per il lavoro delle ordinanze ingiunzione, quindi poi c’è stata una attività; prima questa attività era svolta dall’ufficio contravvenzioni, e dopo ci è tornata quando la dott. ……………… rientrata nel corpo della Polizia Municipale, nel 2012. Sul cap.218 l’ufficio della ricorrente era in un ufficio nella sede municipale, all’inizio aveva un ufficio con altre persone … 245 la ricorrente condivideva la stanza con la segretaria del town manager, che poi andò in un altro ufficio; io passavo dall’ufficio della perché di fianco c’era l’ufficio di programmazione che si occupa degli obiettivi di tutto il comune e io mi occupavo di seguire gli andamenti degli obiettivi della polizia municipale quindi dovevo raccordarmi con quell’ufficio; ricordo quindi che all’inizio c’era questa segretaria, poi ma non ricordo quando, non c’era più. Sul cap. 247 ricordo che sicuramente nell’ufficio c’erano due scrivanie, e ricordo che era una di quelle scrivanie ministeriali, di quelle in legno. Sul cap.150 secondo me la ricorrente non faceva nulla, o comunque aveva poco da fare, e la cosa mi dava anche fastidio perché c’era uno squilibrio nei carichi di lavoro tra chi era all’interno e chi all’esterno del corpo … “.
Il teste …………… riferisce “la dott. …………………. fu posizionata n un ufficio presso il Municipio ed era un ufficio, se non ricordo male, al primo piano nella zona est; era un ufficio dove all’inizio era insieme ad un’altra persona che però non conosco; agli inizi non aveva personale dipendente, poi, se non ricordo male a marzo o aprile venne assegnato un agente, l’agente scelto ………………… che rimase con lei più o meno un anno; quando la dott. ………………… era malata, ………………… lavorava presso il comando. Le prime volte la ricorrente mi diceva che di fatto non le era stato assegnato alcun compito, poi le furono assegnate delle bozze per le ordinanze ingiunzione, nel senso che non era deputata a firmarle, venivano firmate da altri ma non so da chi”.
Deve ritenersi quindi dimostrato il demansionamento subìto dalla ricorrente che da comandante della Polizia Municipale era passata ad un ufficio dove doveva limitarsi a predisporre atti per i quali non aveva neppure potere di firma, condividendo prima l’ufficio con personale di altro ufficio (town manager) che nulla aveva a che vedere con il suo e con alle sue dirette dipendenze una sola personaiche però, quando lei non c’era, rientrava presso il comando, rendendo quindi evidente che il lavoro da svolgere presso quell’ufficio era di dimensioni estremamente ridotte (come lamentato dalla ricorrente nella documentazione prodotta in atti).
Ciò premesso, si deve rilevare come il risarcimento del c.d. danno alla professionalità che consegue al consapevole e volontario svuotamento delle mansioni del lavoratore deve essere equatitavimente commisurato, pur in mancanza della prova del suo preciso ammontare, a quella parte della capacità professionale effettivamente pregiudicata secondo criteri equitativi che tengano conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravità e della durata della dequalificazione.
Tenuto conto pertanto della durata della dequalificazione (dall’1.10.2008 al 31.08.2011) e della intensità della stessa, il danno alla professionalità connesso alla mancata attività professionale è valutato in maniera equitativa nella misura di 1 l 3 della retribuzione spettante per ogni mese di dequalificazione. (sul punto vedi Trib. Milano 29/8/2005, Est. Martello, in Orient. Giur. Lav. 2005, 553) e quindi in complessivi € 30.000,00.
Come precisato dalla Suprema Corte “E’ infondata la pretesa di utilizzare – pur in caso di lavoro part-time – quale dato di partenza a fini del risarcimento del danno da demansionamento, l’integrale retribuzione mensile. Non esistendo criteri normativi per una liquidazione del danno da demansionamento (cosicché il giudizio del Tribunale si mantiene nell’ambito di una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e insuscettibile di controllo in sede di legittimità) e poiché la dequalificazione può assumere vari livelli di incidenza tali da giustificare così differenti risarcimenti, è corretto l’utilizzo della retribuzione mensile quale mero parametro per una liquidazione equitativa (Cass. 20/1/01, n. 835, pres. Prestipino, est. Spanò, in Lavoro e prev. oggi 2001, pag. 357).
Poiché il Comune di Parma ha chiamato in causa la Compagnia …………….. Rappresentanza generale per l’Italia, avendo stipulato la polizza assicurativa n. 1861824 (doc. n. 3 Comune di Parma), che copre la responsabilità civile patrimoniale del Comune stesso e dei suoi dipendenti e amministratori,!del pagamento-della somma deve essere chiamata a rispondere la suddetta compagnia assicurativa.
Infatti, la clausola A1 “Destinatari della presente copertura assicurativa” della Garanzia Base prevede: “Destinatari della presente copertura assicurativa, di seguito denomina Assicurati, sono la persona giuridica Amministrazione Comunale di Parma e tutti i soggetti indicati al precedente art. 16, n servizio o in carica presso l’Amministrazione Contraente nel corso della durata del contratto …….. L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di un evento dannoso di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio dell’incarico, funzione e/ o carica ricoperta presso l’Ente Contraente, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge ….. Resta salva la facoltà della Società, 1n caso di dolo o colpa grave, di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili …. ” nonché la clausola B.S ”Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale” delle Estensioni di Garanzia: “L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale … ”
Né si può ritenere l’inoperatività della polizza ai sensi dell’art. A.4 n.2 della Polizza, che esclude “le richieste di risarcimento, nonché il ricevimento di informazioni di garanzia e degli avvisi di procedimento dei quali l’Assicurato (compresa l’Amministrazione contraente) abbiano già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto”, posto che alla data in cui è stata stipulata la polizza non vi era stata alcuna richiesta di risarcimento.
Deve inoltre essere evidenziato anche il contenuto della clausola 14 “Interpretazione del contratto” delle norme che regolano l’assicurazione in generale che prevede: “Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l’interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato”.
In virtù del principio della soccombenza, il Comune di Parma (e per esso…………….. deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente …………….. vista la soccombenza e stante la controversia della questione, devono essere condannati al pagamento di metà delle spese di lite nei confronti del Comune di Parma; considerato che la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del resistente …………….. viene respinta per mancanza di prova sul punto, le spese tra le due predette parti devono essere compensate; stante l’assoluta estraneità di ……………. in ordine alle domande proposte nei suoi confronti, la ricorrente deve invece essere condannata al pagamento di metà delle spese di giudizio in favore degli eredi della stessa.
Infine, non si ravvisano verbali o documentazioni da sottoporre al vaglio della Procura della Repubblica, che tra l’altro risulta si sia già occupata di vicende connesse al presente procedimento.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ha così deciso:
Accoglie parzialmente le domande di parte ricorrente e, per l’effetto, condanna il Comune di Parma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma, a titolo di risarcimento del danno derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione subiti, di € 30.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sentenza al saldo.
Respinge ogni altra domanda proposta.
Condanna il Comune di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese delle spese di lite, liquidate in € 3.090,00 per la fase di studio, € 1.145,00 per la fase introduttiva, € 1.790,00 per la fase istruttoria, € 2.790,00 per la fase decisoria, oltre N A e CP A
Condanna …………….. in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare il Comune di Parma da tutte le somme, comprese le spese legali, che Io stesso è stato condannato a pagare alla ricorrente, ed al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Parma, liquidate in € 1. 735,00 per la fase di studio, € 7 40,00 per la fase introduttiva, € 1.116,00 per la fase istruttoria, € 1.540,00 per la fase decisoria, oltre NA e CPA Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di …………….. liquidate in € 1.735,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.116,00 per la fase istruttoria, € 1.540,00 per la fase decisoria, oltre N A e CPA Dichiara compensate le rimanenti spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Parma , 18 settembre 2014
Il Giudice
dott. Giuseppe Coscioni