Sentenza N. R.G. 2506/2015

Sentenza

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE

ll Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Cinosuro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di I Grado iscritta al n. r.g. 100504/2008 promossa da:
••••••••• con il patrocinio dell’avv. MASI MARCO e dell’avv. FOSCHINI PAOLO ed elettivamente domiciliata in Via S. Vitale, 40/3 Bologna
presso i difensori;
ATTORI
CONTRO ••••••••• con il patrocinio dell’avv. MASI MARCO e dell’avv. FOSCHINI PAOLO ed elettivamente domiciliata in Via S. Vitale, 40/3 Bologna
presso i difensori;
CONVENUTI
TERZO CHIAMATO-CONTUMACE

Oggetto: 140999 Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie (appalto; mancato pagamento saldo; esistenza vizi; risarcimento danni; polizza fideiussoria; escussione; legittimità).
E trattenuta in decisione all’udienza di precisazione celebrata il 21 gennaio 2015 sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Parte attrice chiede e conclude:
“Quanto a •••••••••,
Nel merito:
– accertato e dichiarato il puntuale adempimento da parte dell’attrice degli obblighi assunti con il contratto d’appalto, accertare e dichiarare che ••••••••• creditrice nei confronti della •••••••••• della somma di € 18.178,22= quale rata di saldo per l’esecuzione dei lavori capìto1ati nel contratto d’appalto 29.05.2003 e, conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento della suddetta somma, o di quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia a seguito dell’espletanda istruttoria, oltre interessi legali;
– accertata e dichiarata la tardività dell’emissione dell’atto di collaudo dell’opera per fatti non imputabili all’appaltatrice, condannare la società convenuta al rimborso dei maggiori costi sostenuti dall’attrice pari ad € 32.334,44=, per i titoli di cui alla narrativa del presente atto, o quella somma maggiore e/o minore che risulterà di giustizia a seguito dell’espletanda istruttoria;
– accertare e dichiarare l’infondatezza della pretesa della ••••••••• di escussione della polizza fideiussoria per cauzione definitiva n. 90420532 ••••••••• per mancanza di ogni responsabilità dell’attrice in relazione ai vizi dell’opera lamentati dalla stessa ••••••••• con raccomandata 16.07.2007;
– rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta perché infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Quanto ad •••••••••
nel merito:
– perchè assista al presente giudizio nel quale si chiede l’accertamento negativo dell’esistenza dei vizi lamentati dalla stazione appaltante e, conseguentemente, l’inesistenza dell’obbligazione garantita dalla polizza fideiussoria-cauzione definitiva n. 90420532;
– nel caso in cui, ••••••••• abbia prima d’ora provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla ••••••••• in sede di escussione della garanzia fideiussoria, accertare e dichiarare l’infondatezza di ogni azione di rivalsa nei confronti dell’attrice.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
In via istruttoria: si chiede CTU al fine di determinare l’esistenza o meno dei vizi lamentati dall’appaltante nonché la riferibilità o meno degli stessi all’opera svolta dall’appaltatrice”.
Parte convenuta ••••••••• chiede e conclude:
“Voglia il Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa:
1) nel merito accertati i fatti, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ••••••••• in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ••••••••• quantificabili in Euro 39.768,00=, come da relazione peritale a firma della dott.ssa ••••••••• nonché le spese sostenute, come documentate in atti pari ad Euro 6.724,05= nonché Euro 20.000,00= per il danno da mancato utilizzo del bene e, così, per un totale di Euro 66.492,05= o nella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) rigettare ogni domanda formulata nei confronti della poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di causa oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ••••••••• chiede e conclude:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale:
– nel caso di accoglimento delle domande attoree, accertare che non si sono verificati i presupposti richiesti dalle condizioni generali di assicurazione e per l’effetto dichiarare illegittima l’escussione da parte della ••••••••• della polizza fideiussoria n. 90420532; in via subordinata:
– nel caso di rigetto delle domande attoree, di accertamento dei presupposti per ottenere l’escussione della garanzia fideiussoria e di condanna di ••••••••• (ora Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.) a corrispondere alla ••••••••• somma di € 37.321,78= ovvero quella diversa che verrà provata in corso di causa, comunque entro i limiti del massimale garantito di € 61.468,82=, in via riconvenzionale accertare e dichiarare il diritto della società fideiubente ad esercitare l’azione di rivalsa nei confronti della contraente e, per l’effetto, condannare la •••••••• in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare ad •••••••••. tutte le somme pagate all’ente garantito in adempimento degli obblighi assunti con la predetta polizza fideiussoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo”.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con comparsa di riassunzione portata alle notifiche in data 10.04.2008 la ••••••••• Edilcostruzioni Berra Soc. Coop. a r.I. (d’ora in poi, per brevità, solo Ceb) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna, Sezione distaccata di Imola, la ••••••••• in poi, solo Fondazione), con sede in Comune di Molinella, e la Compagnia •••••••••, oggi •••••••••, introducendo il presente giudizio originariamente iscritto al n. 504/2008
RG (sezione distaccata di Imola):
Trattandosi di riassunzione è necessario procedere ad una breve ricostruzione della vicenda in fatto e dell’iter processuale.
In origine, con atto di citazione notificato alle odierne convenute il22.10.2007, la Ceb deduceva in fatto:
– di essersi resa aggiudicataria in data 21.01.2003 dell’appalto avente per oggetto la realizzazione di alcuni lavori di restauro sull’edificio ex Ospedale di proprietà della Fondazione, da destinarsi a centro anziani ed alloggi per giovani coppie;
– conclusi i lavori, le opere venivano collaudate dalla committente con grave ritardo, mentre il certificato di fine lavori era da lei sottoscritto con riserva, in quanto i presunti vizi accertati dal collaudatore erano in verità inesistenti;
– con missiva 16.07.2007 la Fondazione escuteva la cauzione rilasciata da ••••••••• costituita dalla polizza fideiussoria emessa dalla ••••••••• Assicurazioni, poi divenuta ••••••••• Assicurazioni, oggi •••••••••, per l’importo di € 37.321,78= pari all’ammontare dei costi di ripristino dei vizi (€ 56.000,00=) detratto il credito vantato dall’appaltatore a titolo di saldo per le opere eseguite (€ 18.178,22= );
deduceva poi in diritto:
– l’inesistenza dei vizi e, per l’effetto,
– l’illegittima escussione della polizza e, in caso di pagamento, l’infondatezza dell’azione di rivalsa;
– l’esistenza del proprio credito nei confronti della Fondazione pari ad € 50.512,66=, di cui € 18.178,22= a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti ed € 32.334,44= a titolo di maggiori costi sostenuti (per oneri di custodia e manutenzione) in conseguenza dell’ingiustificato ed illegittimo ritardo nell’emissione del certificato di collaudo.
Nel giudizio così instaurato si costituivano le odierne convenute.
Con (non condivisibile) ordinanza 14.02.2008 il Tribunale di Bologna pronunciava la propria incompetenza per territorio in favore della Sezione distaccata di Imola, assegnando alle parti il termine di tre mesi per riassumere il giudizio.

Nel giudizio riassunto ••••••••• proponeva le conclusioni già formulate, in particolare:
a) nei confronti della Fondazione, per la sua condanna al pagamento per i titoli dedotti delle somme di € 18.178,22= ed € 32.334,44=;
b) nei confronti di ••••••••• affmché il Tribunale, accertata l’inesistenza dei vizi, dichiarasse l’illegittimità dell’escussione della fideiussione e, in caso di avvenuto pagamento, accertasse l’infondatezza dell’azione di rivalsa.

Parte convenuta ••••••••• si costituiva giudizio così riassunto con comparsa di risposta depositata in data 17.07.2008, deducendo a sua volta in fatto ed in diritto:
– di essersi costituita fideiussore nell’interesse della ••••••••• in favore della Fondazione a garanzia dell’adempimento,della corretta esecuzione degli obblighi assunti con il contratto d’appalto tra loro intercorso;
– la polizza rientrava in quelle a prima richiesta giustificata; il beneficiario, infatti, doveva indicare i motivi che giustificavano l ‘escussione della garanzia, desumendoli dal contratto d’appalto e, solo dopo, essa Compagnia si obbligava al pagamento dell’importo richiesto senza opporre alcuna eccezione, potendo si però astenere dal pagamento qualora non avesse completato l’esame della documentazione posta a fondamento della richiesta, ovvero la contraente di polizza le avesse rappresentato una situazione tale da fare apparire prima facie illegittima la richiesta di escussione;
– con raccomandata 16.07.2007 l’Ing. •••••••••, per conto della Fondazione, domandava l’escussione della polizza, in quanto all’atto del collaudo delle opere l’appaltatore era risultato debitore di € 37.321,78= pari ai costi di ripristino dei vizi accertati, quali difetti esecutivi.
••••••••• quindi, concludeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa di soggetto coobligato con il fideiussore, affinché il Tribunale accertasse l’illegittima escussione della polizza; in via subordinata, l’accertamento del proprio obbligo a corrispondere alla Fondazione la somma di € 37.321,78= ovvero quella diversa somma entro i limiti del massimale garantito, € 61.463,82=; infine ed in via riconvenzionale, affmché venisse accertato il proprio diritto ad esercitare l’azione di rivalsa nei confronti di ••••••••• e, per l’effetto, la sua condanna in uno col contraente al rimborso di tutte le so=e eventualmente pagate all’ente garantito.

Parte convenuta Fondazione si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata il 03.10.2008, deducendo a sua volta in fatto ed in diritto:
– di aver stipulato contratto di appalto con la ••••••••• per l’esecuzione di lavori di restauro conservativo dell’edificio di proprietà sito in •••••••••, alla Via Mazzini;
– di aver nelle more depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo ancora in corso di svolgimento e sempre innanzi alla Sezione distaccata di Imola (n. R.G. ·1602/2007 ex ruolo Sezione distaccata).
La Fondazione concludeva per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti; vinte le spese.

Autorizzata la chiamata in causa, ••••••••• medio tempore dichiarato·fallito, non si costituiva in giudizio; ne seguiva la declaratoria di contumacia.
Disposta l’acquisizione del fascicolo dell’ATP, al presente giudizio veniva riunito quello recante il n. R.G. 611/2010 dell’ex Sezione distaccata di Imola introdotto dalla Fondazione con atto di citazione portato alle notifiche in data 07.04.2010 ed avente per oggetto la condanna di ••••••••• al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell’esistenza dei vizi, danni quantificati in € 39.768,00= pari ai costi necessari per provvedere ai ripristini ed in € 20.000,00= a titolo di danno conseguente al mancato utilizzo dell’immobile.
In tale secondo giudizio, parte convenuta ••••••••• si costituiva con comparsa di risposta depositata in data 01.07.2010, eccependo la prescrizione dell’azione di garanzia in applicazione della disciplina di cui agli artt. 1667 e ss. cod. civ. ovvero 1669 e ss. cod. civ. e nuovamente argomentando in ordine all’insussistenza di difetti esecutivi.
Post riunione, il processo vedeva l’ammissione e l’assunzione di prove testimoniali (v. deposti ••••••••• e per l’interrogatorio formale del legale rappresentate della Fondazione.
Medio tempore, a seguito dell’avvenuta soppressione della Sezione distaccata di Imola (D. Lgs. n. 155/2012), il processo veniva riassegnato alla Prima Sezione Civile dell’intestato Tribunale ed ivi trattenuto in decisione all’udienza celebrata il 21.01.2015 sulle conclusioni epigrafate.
Poste le superiori, brevi ma necessitate, premesse in ordine allo svolgimento del processo e al thema decidendum, stante la pluralità delle domande conseguente alla riunione dei due giudizi, si procede dapprima all’esame di quella proposta in via principale dalla Fondazione nel processo riunito (n. RG 611/2010) ed avente per oggetto l’accertamento dei vizi esecutivi, nel preliminare rilievo che non vi è contestazione in ordine al residuo credito vantato dall’appaltatrice •••••••••.
Al riguardo, è ulteriormente preliminare il vaglio dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla •••••••••, quindi, verificare la natura dei vizi e delle difformità dedotti dalla Fondazione.
Affmché, invero, sussista responsabilità ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., è necessario che ricorrano in concreto dei “vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di fUnzionalità dell’opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata” (cfr., Cass. n. 3002/2001 ).
La giurisprudenza ha interpretato la disposizione in commento abbandonando le rigidità iniziali che avevano portato a ritenere la sua applicazione solo ai casi in cui dalle deficienze costruttive fosse derivata un’apprezzabile menomazione del bene, tale da comprometterne la statica ovvero la stessa conservazione.
Il difetto di costruzione può quindi consistere m una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera che può riguardare anche elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo a cui è destinata, ovvero incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo (Cass. n. 11740/2003), includendosi in tale ambito anche le carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione (Cass. n. 3752/2007).
Ancora, “configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 cod civ. anche le carenze costruttive dell’opera – da intendere anche come singola unità abitativa – che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la fUnzionalità e/o l’abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.}, purché tali da compromettere la sua fUnzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o mediante opere che integrano mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati”‘ (cfr., Cass. n. 8140/2004).
Nella specie, sovvengono con chiarezza le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo di cui alla relazione del consulente geom. ••••••••• la quale ha avuto modo di accertare:
l) la presenza di vistose efflorescenze nelle pareti del fabbricato al primo piano;
2) il difetto di planarità della pavimentazione ai piani terra, primo e secondo;
3) infiltrazioni di acqua piovana dal sottotetto;
4) avvallamenti nel corsello esterno tali da impedire il corretto defluire delle acque meteoriche; 5) mancata esecuzione del trattamento antitarlo sulle travi in legno del coperto.
I difetti suindicati consentono dunque di inquadrare la fattispecie nell’alveo dell’art. 1669 cod. civ. che, in tema di decadenza dalla garanzia, precisa come la denuncia debba essere effettuata entro un anno dalla loro scoperta; termine, tuttavia, che deve ritenersi decorrere ” … dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti … ” (cfr., Cass. n. 4622/2002); ancora, “il termine di un anno … decante dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera … tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione di relazioni perita/i effettuate … ” (cfr., Cass. n. 2460/2008).
Applicando tali principi al caso di specie, l’eccezione di prescrizione sollevata risulta quindi infondata, posto che “un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera” può ritenersi essere stato conseguito in capo alla Fondazione, non già al momento della consegna del bene, ma solo con la relazione di consulenza predisposta dal geom. ••••••••• depositata in data 12.12.2008.
È tale momento, dunque, ad aver costituito il dies a qua del termine decadenziale di un anno indicato dall’art. 1669 cod. civ. che, nel caso di specie, non è decorso in quanto la Fondazione sin dalla comparsa di risposta nel giudizio recante n. R.G. 504/2008, depositata il 03.10.2008, ha denunciato l’esistenza dei vizi.
* * *
Nel merito, ritiene il giudicante che la domanda Fondazione sia meritevole di accoglimento, nella acclarata responsabilità della ••••••••• in relazione agli accertati difetti di costruzione dell’opera.
Al riguardo, la consulenza in ATP ha posto in evidenza che le problematiche riscontrate sono riconducibili a difetti di realizzazione delle opere, quindi imputabili all’appaltatrice che è chiamata a rispondeme (cfr. pag. n.11 ATP: ” … a parere della sottoscritta i vizi e le opere non eseguite a regola d’arte … sono da attribuirsi all’Impresa Cooperativa Edilcostruzioni Berra, esecutrice dei Lavori … “).
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In relazione al quantum della domanda di garanzia, si richiamano – perchè condivisibili – le conclusioni del geom. ••••••••• che ha quantificato in € 39.768,00= il totale dei costi necessari per l’eliminazione dei vizi.
Quanto all’ulteriore domanda risarcitoria Fondazione, consistente nell’impossibilità di utilizzare gli immobili, se ne riscontra l’infondatezza, in difetto di prova del loro immediato ed effettivo uso e nel preliminare rilievo che, nonostante la gravità dei vizi, i medesimi non paiono tali da escludere in radice qualsiasi inlpiego dei locali.
In ordine, invece, alla domanda risarcitoria formulata dalla ••••••••• basti osservare che il ritardo nel collaudo è giustificato dalla necessità di accertare giudizialmente i vizi.
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Nell’operare la compensazione fra la so=a dovuta dall’appaltatrice a titolo risarcitorio e la non contestata posta di credito quale saldo del corrispettivo, deve procedersi alla rivalutazione di quest’ultinla dalla data·di debenza (15.11.2005) sino al 12.12.2008 (data di deposito dell’accertamento tecnico e tempo di riferimento della quantificazione dei costi di ripristino), determinando così il credito ìn favore di ••••••••• ìn € 19.396,16=; detratta tale so=a da quella complessivamente stinlata quale dovuta dal consulente ìn favore della Fondazione pari, lo si ribadisce, ad € 39.768,00=, si ottiene l’inlporto a credito della Fondazione di € 20.371,84=.
Ai fini, poi, della pronuncia di condanna di parte attrice ••••••••• tale somma viene rivalutata ad oggi ìn €22.307,16=, oltre al danno provocato dal ritardato pagamento, da considerarsi provato presuntivamente e valutato equitativamente, nella misura annua del l, 7%, quale media del tasso legale scelto in questi ultimi anni dallegislatore per la liquidazione degli interessi moratori, e da calcolarsi dal 11.07.2010, data intermedia tra la data di conclusione dei lavori (15.06.2005) e la presente sentenza (cfr. Cass. n. 10565/02, n. 5671/10); successivamente sono dovuti i soli interessi legali sino al saldo effettivo.
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Infìne, quanto alle domande formulate nei confronti della ••••••••• dall’accertamento giudiziale dei vizi consegue la dichiarazione di legittimità dell’escussione della polizza fideiussoria ed il conseguente diritto della compagnia – peraltro mai contestato – a rivalersi nei confronti dell’attrice e del coobbligato chiamato rimasto contumace.
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Così pronunciato, le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice ••••••••• nella liquidazione di cui al dispositivo che segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, in vigore dal 03.04.2014 e con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione sino a € 26.000,00=. Nulla in ordine alle spese di giudizio fra chiamante e chiamato, stante la contumacia di quest’ultimo e compensate integralmente con la Compagnia di assicurazione.

Il Tribunale di Bologna, Prima Sezione Civile, P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa promossa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
l) accerta e dichiara responsabile, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., parte attrice ••••••••• per i vizi e le difformità riscontrate nelle opere appaltate ed eseguite nell’inunobile per cui è causa e, per l’effetto,
2) condanna ••••••••• in persona del legale rappresentante pro tempore, operata la compensazione col credito da lei vantato, al pagamento in favore della Fondazione ••••••••• della complessiva somma di € 22.307,16= oltre interessi al tasso annuo del 1,7% a decorrere dalll.07.2010 ad oggi ed oltre i successivi interessi al tasso legale sino al saldo;
3) accerta e dichiara la legittima escussione della polizza fideiussoria n. 90420532 nei limiti delle somme riconosciute al cap. n. 2 e, per l’effetto,
4) accerta e dichiara il diritto della convenuta ••••••••• oggi ••••••••• rivalersi nei confronti di ••••••••• e di •••••••••
5) rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti;
6) condanna ••••••••• in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di Fondazione ••••••••• delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 7.387,09= di cui € 6.835,00= per compenso e € 552,09= per spese esenti; spese di CTU geom. ••••••••• definito carico di •••••••••
7) integralmente compensate le spese con la Compagnia e nulla in ordine alle spese tra chiamante e chiamato contumace.

Così deciso in Bologna, lì 7 agosto 2015

il Giudice
dott. Roberta Cinosuro