Il venditore paga per la caldaia deliberata prima del rogito
Insieme all’avv. Gianluigi Pagani di Bologna analizziamo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 24.236 del 30 agosto 2025, che codifica principi molto importanti in merito alla compravendita immobiliare. Il tema centrale riguarda chi debba farsi carico delle spese per interventi straordinari, come la sostituzione della caldaia, quando la delibera assembleare avviene prima della firma del rogito definitivo.
L’avv. Gianluigi Pagani spiega che, secondo il principio di carattere generale, la spesa deliberata dall’assemblea prima della data del rogito resta a carico del venditore. Questo vale anche se il pagamento effettivo viene richiesto o eseguito dopo la stipula del contratto di vendita. La tempistica è irrilevante: anche se la decisione del condominio avviene pochi giorni prima del passaggio di proprietà, l’obbligo ricade su chi era proprietario al momento della delibera.
Secondo quanto illustrato dall’avv. Gianluigi Pagani, la Cassazione ha respinto la difesa dei venditori che sostengono di non dover pagare per lavori di cui beneficerà solo l’acquirente. Sebbene le parti possano accordarsi diversamente durante la trattativa sul prezzo, in mancanza di un patto specifico vale la regola della proprietà al momento dell’approvazione dei lavori.
In conclusione, l’avv. Gianluigi Pagani chiarisce che l’acquirente che si trovasse costretto a pagare il condominio per il principio di solidarietà passiva ha il diritto di richiedere il rimborso di tali somme al venditore. Resta fondamentale verificare sempre lo stato delle delibere condominiali prima di concludere un acquisto per evitare sorprese sui costi di manutenzione straordinaria già approvati.