Chi paga l’ici prima del rogito
Insieme all’avv. Paolo Foschini di Bologna analizziamo l’ordinanza numero 20.680 del 2025 della Corte di Cassazione, che affronta una controversia legale durata decenni riguardante il rimborso delle tasse sulla proprietà. La vicenda trae origine da una vendita di immobili risalente al 1986, in cui ai promissari acquirenti era stato concesso il possesso immediato dei beni senza però giungere alla stipula del rogito definitivo.
L’avv. Paolo Foschini illustra come, a seguito del rifiuto del venditore di formalizzare l’atto, si sia giunti a una sentenza di trasferimento della proprietà solo nel 2017. Nel lungo arco di tempo intercorso tra la consegna dell’immobile e la sentenza, il venditore aveva continuato a versare le imposte sulla proprietà, come IMU e ICI, chiedendone successivamente il rimborso all’acquirente. Mentre la Corte d’Appello aveva inizialmente negato tale diritto, la Cassazione ha ribaltato la decisione.
Secondo quanto spiegato dall’avv. Paolo Foschini, la Suprema Corte ha stabilito che, sebbene la formalizzazione sia avvenuta in ritardo, il trasferimento di fatto della proprietà era già avvenuto nel 1986. Di conseguenza, il pagamento delle imposte da parte del venditore per quel periodo costituiva un indebito arricchimento per l’acquirente, che godeva già del possesso e dei benefici del bene pur non risultando formalmente proprietario.
In conclusione, l’avv. Paolo Foschini evidenzia il principio di diritto enunciato dalla Corte: l’acquirente è stato condannato a rimborsare al venditore le tasse pagate (per le annualità non prescritte), poiché il valore del trasferimento di proprietà deve retroagire al momento dell’effettivo passaggio del possesso. Questo caso sottolinea l’importanza di definire con chiarezza gli oneri fiscali quando si concede l’uso di un immobile prima della firma dell’atto notarile.