Risoluzione per mutuo dissenso

Insieme all’avv. Paolo Foschini di Bologna parliamo dell’ordinanza della Cassazione n. 16917 del 2026 in tema di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare.

La vicenda nasce da una lite tra promittente venditore e promissario acquirente. Entrambi si rivolgono al giudice chiedendo la risoluzione del contratto, ma accusandosi reciprocamente di inadempimento.

La Suprema Corte ha stabilito che, qualora il giudice non riscontri colpe specifiche a carico di nessuna delle due parti, deve comunque prendere atto della loro comune volontà di sciogliere il vincolo (mutuo dissenso). Il contratto viene quindi dichiarato risolto per impossibilità di esecuzione, procedendo unicamente alla reciproca restituzione delle prestazioni fino a quel momento eseguite.