Liti e dissenso dei condomini alle delibere assembleari
Insieme all’avv. Gianluigi Pagani di Bologna parliamo del diritto di dissenso dei condomini rispetto alle liti giudiziarie, un aspetto delicato regolato dall’articolo 1132 del Codice Civile.
Se l’assemblea condominiale decide di avviare o di resistere a una causa legale, un condomino contrario ha il diritto di separare la propria responsabilità dalle eventuali conseguenze economiche di una sconfitta (soccombenza). Per farlo, deve comunicare il proprio dissenso all’amministratore entro 30 giorni, che decorrono dalla data della delibera (se presente e dissenziente) o dalla ricezione della comunicazione (se assente). Come precisato dalla giurisprudenza, per questa comunicazione non è necessario un ufficiale giudiziario, ma è sufficiente una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se il condominio perde la causa, il condomino che ha dissentito regolarmente avrà diritto a farsi rimborsare quanto eventualmente costretto a pagare alla parte vittoriosa. Attenzione però: se il condominio vince e il dissenziente ne trae vantaggio, egli dovrà comunque partecipare alle spese legali qualora non sia stato possibile recuperarle dalla controparte sconfitta. L’avvocato ricorda, infine, che questo strumento tutela il condomino principalmente nelle liti tra il condominio e soggetti terzi, e non in quelle interne tra il condominio stesso e un singolo comproprietario.