Rapina impropria e rapina propria: differenze, consumazione e tentativo (art. 628 c.p.)
La rapina è disciplinata dall’art. 628 c.p. (spesso indicato come art 628 cp) ed è uno dei principali delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza o minaccia alla persona.
La rapina impropria si ha quando la violenza o la minaccia è usata dopo la sottrazione del bene, per tenerlo o per fuggire; nella rapina propria la violenza serve invece a ottenere il bene. Per Cassazione e Corte costituzionale (sent. n. 45/2026) la rapina impropria è consumata già con la sottrazione, anche senza un pieno impossessamento.

La norma distingue due ipotesi: rapina propria e rapina impropria. La differenza non è soltanto terminologica, ma riguarda la struttura del fatto, il momento in cui interviene la violenza e, soprattutto, il momento in cui il reato si considera consumato.
Negli ultimi anni la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale ha chiarito molti aspetti applicativi, offrendo criteri ormai molto stabili.
Che cos’è la rapina propria (art. 628, primo comma, c.p.)
La rapina propria ricorre quando il soggetto, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si impossessa della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene.
Nella rapina propria la violenza o la minaccia sono anteriori o contestuali alla sottrazione: servono cioè a vincere la resistenza della vittima e a realizzare l’impossessamento del bene. L’esempio classico è quello di chi minaccia una persona per farsi consegnare denaro, un telefono o altri beni.
Che cos’è la rapina impropria (art. 628, secondo comma, c.p.)
La rapina impropria è prevista dal secondo comma dell’art. 628 c.p., che punisce chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta oppure per procurare a sé o ad altri l’impunità.
Nella rapina impropria la sequenza è inversa: prima avviene la sottrazione, poi interviene la violenza o la minaccia. È il caso, ad esempio, di chi sottrae merce in un negozio e, una volta scoperto, spintona o minaccia l’addetto alla vigilanza per fuggire o evitare di essere fermato.
Differenza tra rapina propria e impropria: il momento della violenza
La distinzione fondamentale tra rapina propria e impropria è questa:
- nella rapina propria, la violenza o minaccia serve a realizzare la sottrazione;
- nella rapina impropria, la violenza o minaccia interviene subito dopo la sottrazione, per mantenere il possesso del bene o assicurarsi l’impunità.
La Cassazione a Sezioni Unite ha da tempo chiarito che le due figure sono autonome ma accomunate dalla stessa logica: la tutela rafforzata del patrimonio quando l’aggressione economica si accompagna a un’aggressione alla persona (Sez. Unite Penale, Sentenza n. 34952 del 12/09/2012). Per questo la rapina è considerata un reato complesso, che unisce in un’unica fattispecie la lesione del patrimonio e quella della libertà personale.
Differenza tra furto e rapina
Il furto (art. 624 c.p.) e la rapina hanno in comune la sottrazione di una cosa mobile altrui a fini di profitto. Ciò che trasforma il furto in rapina è l’uso della violenza alla persona o della minaccia, prima della sottrazione (rapina propria) o immediatamente dopo (rapina impropria).
Un furto in un supermercato resta quindi furto finché l’autore si limita a nascondere la merce o a fuggire; diventa rapina impropria se, una volta scoperto, l’autore spintona o minaccia il personale di vigilanza per tenere il bene o sottrarsi all’identificazione.
Quando la rapina impropria è consumata
Uno dei temi più discussi riguarda il momento consumativo della rapina impropria.
Per la rapina propria, come per il furto, rilevano sia la sottrazione sia l’impossessamento del bene. Per la rapina impropria, invece, la giurisprudenza consolidata afferma che il reato si consuma già con la sola sottrazione, seguita immediatamente dalla violenza o minaccia: non è necessario che l’agente abbia acquisito un possesso pieno, autonomo e stabile della cosa (Corte Costituzionale, Sentenza n. 45 del 23/02/2026).
Questo principio è stato ribadito più volte dalla Cassazione, anche con riguardo ai casi di sottrazione di merce nei supermercati o nei negozi sotto il controllo del personale di vigilanza (Sez. Seconda Penale, Sentenza n. 8112 del 27/02/2025). In tali ipotesi la sorveglianza può impedire l’impossessamento pieno, ma non esclude che vi sia stata la sottrazione materiale del bene.
Rapina impropria e Corte costituzionale: la sentenza n. 45 del 2026
Sul punto è intervenuta di recente anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 45 del 2026, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, c.p.
La Consulta ha confermato che non è irragionevole ritenere consumata la rapina impropria già con la sottrazione, senza richiedere anche l’impossessamento. Secondo la Corte:
- le due forme di rapina sono accomunate dall’uso della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale;
- nella rapina impropria l’impossessamento può anche non verificarsi affatto, ad esempio perché l’agente usa violenza solo per fuggire o perché intervengono terzi a bloccarlo;
- ciò non toglie che il fatto integra, comunque, una rapina impropria consumata.
La sentenza n. 45/2026 è importante perché consolida definitivamente un orientamento già prevalente nella Cassazione e oggi può considerarsi un punto fermo.
Il requisito dell’immediatezza nella rapina impropria
Altro tema decisivo è quello dell’immediatezza tra sottrazione e violenza. L’art. 628, secondo comma, c.p. richiede che la violenza o minaccia sia usata “immediatamente dopo la sottrazione”; tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questa immediatezza non va intesa in senso rigido o meramente cronologico (Sez. Seconda Penale, Sentenza n. 44226 del 03/12/2024).
Secondo l’orientamento più recente, il concetto di immediatezza è assimilabile a quello di flagranza o quasi flagranza: è sufficiente che tra sottrazione e violenza non si interrompa l’unità dell’azione complessiva. In pratica, il fatto resta unitario se la violenza si colloca nello sviluppo della fuga o nel tentativo di evitare il recupero del bene o l’arresto.
La Cassazione n. 14376/2025 ha ribadito espressamente che il requisito dell’immediatezza non richiede una contestualità assoluta, ma solo un arco temporale che non spezzi il collegamento tra le due condotte. Nello stesso senso si pone la Cassazione n. 44226/2024, secondo cui la violenza può verificarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione e persino ai danni di persona diversa dal derubato, purché l’azione rimanga unitaria.
Tentata rapina impropria: quando ricorre
Le Sezioni Unite n. 34952/2012 hanno chiarito anche quando si configura la tentata rapina impropria. Il tentativo di rapina impropria ricorre quando l’agente, dopo aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco alla sottrazione, non riesce a completarla per cause indipendenti dalla propria volontà e subito dopo usa violenza o minaccia per procurarsi l’impunità.
Se invece la sottrazione si è già verificata, anche solo come apprensione materiale del bene, la successiva violenza integra normalmente la rapina impropria consumata.
La distinzione tra rapina impropria tentata e consumata è particolarmente importante nella pratica difensiva, perché incide in modo rilevante sul trattamento sanzionatorio: per il delitto tentato l’art. 56 c.p. prevede una pena diminuita da un terzo a due terzi.
Pena per la rapina propria e impropria
Rapina propria e rapina impropria sono punite con la stessa pena: l’art. 628 c.p. prevede la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da 927 a 2.500 euro. Le pene aumentano quando ricorrono le circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, come la violenza commessa con armi, da più persone riunite o all’interno di un’abitazione: in questi casi la rapina aggravata è punita con la reclusione da sei a venti anni e la multa da 2.000 a 4.000 euro.
Per i fatti di lieve entità la Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 del 2024, ha dichiarato illegittimo l’art. 628, secondo comma, c.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione della pena fino a un terzo. La pronuncia, nata proprio da un caso di rapina impropria, è stata estesa in via consequenziale anche alla rapina propria del primo comma.
La rapina è procedibile d’ufficio: il procedimento penale prosegue anche se la persona offesa non presenta querela o decide di ritirarla.
Rapina impropria: le più recenti decisioni della Cassazione
La giurisprudenza di legittimità più recente ha confermato l’impianto tradizionale della rapina impropria, ma con alcune precisazioni utili.
1. Violenza dopo la sottrazione e consumazione del reato
La Cassazione n. 8112/2025 ha ribadito che, quando la violenza interviene nel contesto della fuga o della reazione agli operanti, la rapina impropria è consumata se vi è stata la sottrazione del bene, anche senza un pieno impossessamento.
2. Immediatezza come continuità dell’azione
La già citata Cassazione n. 14376/2025 ha valorizzato la nozione ampia di immediatezza, letta come prosecuzione senza soluzione di continuità della stessa vicenda criminosa.
3. Violenza anche contro soggetti diversi dalla vittima originaria
La Cassazione n. 44226/2024 ha affermato che la violenza o minaccia può essere rivolta anche contro soggetti diversi dal derubato, come addetti alla vigilanza o forze dell’ordine, purché finalizzata ad assicurare il possesso del bene o l’impunità.
4. Concorso del terzo intervenuto subito dopo
Di particolare interesse è la Cassazione n. 29044/2023, secondo cui risponde di rapina impropria anche il terzo che, pur non avendo partecipato alla sottrazione, riceva immediatamente il bene e usi poi violenza o minaccia per mantenerne il possesso o garantire l’impunità, purché sia consapevole dell’illecita provenienza della cosa.
5. Aggravante teleologica e violenza “esorbitante”
La Cassazione n. 17964/2023, seguita dalla Cassazione n. 14376/2025, ha ritenuto compatibile con la rapina impropria l’aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p. quando la violenza superi la soglia minima assorbita nel reato e dia luogo a un autonomo delitto, come lesioni o resistenza a pubblico ufficiale.
Rapina impropria: cosa conta nella difesa penale
Nei procedimenti per rapina impropria la difesa si gioca su tre punti: se la sottrazione si è davvero verificata, se la violenza è stata immediata rispetto alla sottrazione e se il fatto va qualificato come rapina consumata, tentata o come semplice furto seguito da un diverso reato. Lo Studio Legale Foschini Pagani assiste a Bologna persone indagate e persone offese nei procedimenti per rapina propria e impropria, dalla fase delle indagini fino al giudizio.
Le risposte ai quesiti più comuni
Cos’è la rapina impropria?
È il reato previsto dall’art. 628, secondo comma, c.p.: commette rapina impropria chi, subito dopo aver sottratto una cosa altrui, usa violenza o minaccia per tenerla o per assicurarsi l’impunità.
Che differenza c’è tra rapina propria e impropria?
Cambia il momento della violenza. Nella rapina propria la violenza o la minaccia serve a ottenere il bene; nella rapina impropria interviene dopo la sottrazione, per mantenere il bene o fuggire.
Che differenza c’è tra furto e rapina?
Il furto è la sottrazione di una cosa altrui senza violenza alla persona. Se l’autore usa violenza o minaccia prima o immediatamente dopo la sottrazione, il fatto diventa rapina, punita molto più severamente.
Cosa si rischia per una rapina?
Per la rapina, propria o impropria, l’art. 628 c.p. prevede la reclusione da cinque a dieci anni e la multa da 927 a 2.500 euro, con pene più alte se ricorrono aggravanti come l’uso di armi.
Cosa si intende per tentata rapina impropria?
Si ha tentata rapina impropria quando l’autore non riesce a completare la sottrazione e subito dopo usa violenza o minaccia per fuggire. Se la sottrazione è già avvenuta, il reato è consumato.
