Consegna cambiali al preliminare e prova dell’avvenuto incasso prima del rogito

Insieme all’avv. Paolo Foschini di Bologna analizziamo l’ordinanza numero 19.119 del 2025 della Corte di Cassazione, che affronta una fattispecie particolare legata al pagamento del prezzo in una compravendita immobiliare. Il caso riguarda un contratto preliminare in cui, oltre alla caparra, erano stati consegnati degli effetti cambiari che avrebbero dovuto essere incassati prima del saldo finale e del rogito, atto a cui le parti non sono mai giunte.

L’avv. Paolo Foschini illustra come il tribunale e la Corte d’Appello abbiano rigettato le pretese del promittente acquirente, poiché non era stato possibile accertare l’effettivo incasso delle cambiali, neppure tramite ordini di esibizione bancaria. Il punto centrale della controversia riguarda proprio l’onere della prova: chi deve dimostrare l’avvenuto pagamento quando i titoli originali non vengono prodotti in giudizio?

Secondo quanto spiegato dall’avv. Paolo Foschini, la Corte di Cassazione ha chiarito che il possesso dei titoli originali è fondamentale per presumere l’avvenuto adempimento. Se i titoli restano nelle mani del venditore si presumono non pagati, mentre se sono in possesso dell’acquirente la prova del pagamento è raggiunta. In assenza di tali originali, non si può presumere alcunché.

In conclusione, l’avv. Paolo Foschini evidenzia un principio tecnico essenziale: gli effetti cambiari non sono mezzi di pagamento definitivi ma di garanzia, configurandosi come cessioni pro solvendo e non pro soluto. Se il promissario acquirente non dimostra l’avvenuto pagamento in altro modo o non esibisce i titoli originali, l’obbligo di pagamento del prezzo non si considera perfezionato, con la conseguente perdita del diritto a ottenere il trasferimento della proprietà.