Contratto preliminare e diritto alla provvigione in caso di nullità

Insieme all’avv. Paolo Foschini di Bologna parliamo dell’ordinanza numero 9.431 del 2025 della Corte di Cassazione, che affronta il tema del diritto alla provvigione del mediatore immobiliare in contesti complessi. Il caso riguarda l’acquisto di un immobile in costruzione dove, nonostante la firma del preliminare e il pagamento della provvigione all’agente, non si è mai giunti al rogito definitivo a causa della mancata consegna della fideiussione bancaria a garanzia delle somme versate.

L’avv. Paolo Foschini evidenzia come il fulcro della discussione sia se l’affare possa considerarsi concluso ai fini del pagamento del mediatore quando il contratto preliminare è affetto da vizi gravi. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene non sia necessario arrivare all’atto definitivo per far sorgere il diritto alla provvigione, è indispensabile che il contratto preliminare sia valido e non nullo.

Secondo quanto illustrato dall’avv. Paolo Foschini, la mancanza della fideiussione obbligatoria nei contratti di acquisto di immobili da costruire determina una nullità di protezione a favore dell’acquirente, considerato la parte debole del rapporto. Di conseguenza, l’avv. Paolo Foschini spiega che, essendo l’accordo nullo, il promissario acquirente ha il pieno diritto di ottenere la restituzione della provvigione versata all’agente immobiliare.