La validità della convocazione assembleare tramite email ordinaria
Insieme all’avv. Gianluigi Pagani di Bologna analizziamo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 16.399 del 2025, che interviene su una pratica molto comune nei condomini: la convocazione dell’assemblea tramite email ordinaria. La Suprema Corte ha stabilito che tale modalità è invalida e rende l’assemblea annullabile, anche nel caso in cui il singolo condomino abbia preventivamente autorizzato l’amministratore a utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica semplice.
L’avv. Gianluigi Pagani chiarisce che la convocazione deve avvenire rigorosamente secondo le modalità previste dall’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Queste forme includono la raccomandata, la posta elettronica certificata, la consegna a mano o il fax. Secondo la Cassazione, tale previsione non è derogabile perché tutela interessi fondamentali del condominio e garantisce la certezza della ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Come spiegato dall’avv. Gianluigi Pagani, la posta elettronica ordinaria non offre la necessaria presunzione di conoscenza da parte del ricevente. Anche se in passato alcune sentenze di merito avevano mostrato aperture in presenza di regolamenti condominiali di natura contrattuale, l’attuale orientamento della Cassazione ribadisce che né l’amministratore né i condomini possono stabilire forme di comunicazione diverse da quelle espressamente tipizzate dal legislatore.