Origine del reato di femminicidio e la lacuna normativa precedente
Nel 2025 l’Italia ha compiuto una svolta normativa di rilievo, introducendo nel codice penale il reato di femminicidio, punito con l’ergastolo.
Il provvedimento nasce dal Disegno di Legge governativo n. 1433/2025, approvato per colmare un vuoto giuridico e riconoscere la specificità delle violenze di genere, fenomeno che fino a oggi veniva inquadrato solo come omicidio aggravato.
Nel 2024 erano stati registrati 113 casi di femminicidio, di cui 99 maturati in ambito familiare o affettivo. Le norme vigenti – dal “Codice Rosso” alle misure cautelari di protezione – non prevedevano però un titolo autonomo per punire l’omicidio motivato da discriminazione o odio verso le donne. La nuova legge si propone di riconoscere la peculiarità di questo tipo di violenza, configurando un reato autonomo e un sistema punitivo più severo.
La legge n. 1433/2025 sul femminicidio: struttura e contenuto
Definizione del reato e articolo 577-bis del codice penale
Con l’introduzione dell’articolo 577-bis c.p., viene tipizzato il delitto di femminicidio, che punisce con ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna “in quanto donna”, ovvero per motivi di discriminazione, odio di genere o per reprimere i suoi diritti, libertà o la sua personalità.
Il reato di femminicidio si distingue dall’omicidio generico per il movente: non basta la mera volontà di uccidere, ma è necessaria la finalità di dominio, possesso o disprezzo nei confronti della donna.
La norma prevede inoltre limitazioni all’applicazione delle attenuanti: anche in presenza di circostanze attenuanti, la pena non può essere inferiore a 24 anni nei casi meno gravi o 15 anni se concorrono più attenuanti.
Aggravanti e fattori rilevanti
La legge sul femminicidio 2025 estende le aggravanti a una serie di reati correlati: maltrattamenti, stalking, minacce, revenge porn e violenza domestica.
Viene inoltre riconosciuto come movente tipico il rifiuto da parte della donna di instaurare o proseguire un rapporto affettivo, spesso all’origine degli episodi più drammatici.
Misure di protezione e sostegno alle vittime
La riforma non si limita all’aspetto punitivo. Sono previste misure di sostegno per le vittime e gli orfani, nonché programmi di formazione e prevenzione della violenza di genere, destinati a scuole, operatori sanitari, forze dell’ordine e magistrati.
Il legislatore ha inteso creare un approccio integrato: repressione più severa, ma anche educazione e cultura della prevenzione.
Profili dogmatici e costituzionali
Violenza di genere come elemento autonomo
L’introduzione di un reato autonomo di femminicidio riconosce che non tutti gli omicidi sono uguali. Quando la condotta è motivata da discriminazione o odio verso la donna, la rilevanza penale è maggiore.
Questo orientamento è coerente con i principi dell’art. 3 della Costituzione (uguaglianza sostanziale), nonché con la Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati misure legislative efficaci contro la violenza di genere.
Principio di legalità e proporzionalità della pena
Il reato di femminicidio è tipizzato per la prima volta, con elementi costitutivi chiari e pena determinata, rispettando così il principio di legalità (“nullum crimen, nulla poena sine lege”).
La previsione dell’ergastolo è stata oggetto di discussione in dottrina: è proporzionata? La risposta della legge è che la pena riflette la gravità del movente, paragonabile ad altre ipotesi di omicidio aggravato da crudeltà o associazione mafiosa.
Criticità e sfide applicative
Difficoltà probatorie e interpretative
Uno dei principali nodi applicativi è la prova del movente di genere. Stabilire che l’omicidio sia stato commesso “in quanto donna” richiede un accertamento complesso di natura soggettiva.
Sarà quindi essenziale individuare indizi concreti di odio, disprezzo, controllo o rifiuto della libertà femminile per evitare applicazioni arbitrarie o non uniformi del reato.
Rapporto con l’omicidio aggravato
La nuova norma si coordina con l’art. 575 c.p. sull’omicidio semplice, prevedendo che il femminicidio prevalga come titolo autonomo “fuori dei casi” di omicidio aggravato.
Resta tuttavia il rischio di sovrapposizioni e di incertezze interpretative nei casi in cui l’omicidio presenti aggravanti affettive o familiari già previste dal codice penale.
Effetto deterrente e rischio simbolico
L’aumento delle pene, pur rappresentando un segnale politico forte, potrebbe non bastare a ridurre il fenomeno. La dottrina criminologica sottolinea che l’efficacia deterrente dipende dalla certezza della pena e dalla rapidità dei processi, più che dalla loro severità.
Per questo, la legge femminicidio mira anche a rafforzare gli strumenti di prevenzione, tutela e sostegno psicologico alle vittime.
Confronto con gli ordinamenti dei paesi stranieri
Con l’introduzione del reato di femminicidio, l’Italia si allinea a diversi ordinamenti europei e latinoamericani (Spagna, Messico, Cile) che hanno tipizzato penalmente l’uccisione di donne per motivi di genere.
Si rafforza così la coerenza con gli impegni internazionali derivanti dalla Convenzione di Istanbul, ratificata nel 2013, che impone agli Stati di riconoscere la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione.
Conclusioni
Il Disegno di Legge 1433/2025 segna un passaggio epocale nel diritto penale italiano.
Per la prima volta, il reato di femminicidio viene definito in modo autonomo, con pene più severe e un quadro normativo che combina repressione, tutela e prevenzione.
Tuttavia, la vera efficacia della riforma non dipenderà solo dalla durezza delle pene, ma dalla capacità del sistema giudiziario di garantire tempi rapidi, risorse adeguate, formazione degli operatori e sostegno concreto alle vittime.
Solo un approccio integrato, che unisca diritto, cultura e politiche sociali, potrà realmente ridurre il numero dei femminicidi in Italia.
FAQ
Che cos’è il reato di femminicidio?
È il delitto, introdotto con l’art. 577-bis c.p., che punisce con l’ergastolo chi uccide una donna per motivi di discriminazione o odio di genere, o per reprimere i suoi diritti e libertà.
Qual è la differenza tra femminicidio e omicidio aggravato?
Il femminicidio è un reato autonomo che si distingue per il movente di odio o dominio verso la vittima in quanto donna, mentre l’omicidio aggravato resta una fattispecie generale con aggravanti comuni.
Cosa prevede la legge femminicidio 2025?
La legge n. 1433/2025 introduce l’art. 577-bis, inasprisce pene per stalking e maltrattamenti e prevede misure di tutela per vittime e orfani.
L’ergastolo è sempre previsto per il femminicidio?
Sì, la pena base è l’ergastolo. Tuttavia, in presenza di attenuanti, la pena può essere ridotta fino a un minimo di 15 anni nei casi meno gravi.
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