L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 rappresenta per un ente, e in particolare per le società che operano in settori esposti a rilevanti profili di rischio, uno strumento essenziale per comprendere e prevenire le condizioni che possono determinare la loro responsabilità.
Alla base del sistema si colloca la disciplina dei reati presupposto 231, il fulcro attorno al quale si struttura la responsabilità amministrativa dell’ente e, allo stesso tempo, il punto di partenza per la valutazione dell’idoneità del modello organizzativo 231 quale strumento di prevenzione.
La responsabilità amministrativa degli enti e il ruolo dei reati presupposto 231
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel sistema italiano una forma autonoma di responsabilità amministrativa degli enti, dotata di connotati penalistici e qualificata dalla giurisprudenza come tertium genus (Cass. Pen., Sez. 4, n. 8301 del 28-02-2025). Tale responsabilità non si fonda su un’imputazione per fatto altrui: l’ente non risponde per il comportamento della persona fisica in quanto tale, ma per un fatto proprio, riconducibile a una carenza organizzativa che ha reso possibile o agevolato la commissione del reato presupposto (Cass. Pen., Sez. 5, n. 19096 del 22-05-2025).
Ne consegue che la responsabilità amministrativa degli enti può configurarsi solo in presenza di un reato presupposto incluso nel catalogo previsto dal decreto. Si tratta di un elenco tassativo che comprende, tra gli altri, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati societari, reati in materia di sicurezza sul lavoro, reati ambientali, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché delitti di criminalità organizzata (Cass. Pen., Sez. 3, n. 11390 del 19-03-2024). Il principio di legalità impone che sia la responsabilità dell’ente sia le relative sanzioni siano previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto (Cass. Pen., Sez. 4, n. 47010 del 23-12-2021).
I reati presupposto 231 costituiscono quindi l’innesco dell’intero sistema: senza il reato presupposto non può esistere responsabilità dell’ente.
La colpa di organizzazione: fondamento della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001
Le Sezioni Unite della Cassazione (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014) hanno chiarito che il fondamento della responsabilità dell’ente è la colpa di organizzazione 231, intesa come un rimprovero derivante dall’inottemperanza dell’obbligo di adottare ed efficacemente attuare le misure necessarie per prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
La giurisprudenza più recente ha ribadito che tale colpa deve essere letta in senso normativo, collegandola direttamente all’adeguatezza delle cautele predisposte dall’ente. Come affermato testualmente dalla Cassazione: «In tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli» (Cass. Pen., Sez. 3, n. 11390 del 19-03-2024).
L’onere di dimostrare la carenza organizzativa grava sull’accusa (Cass. Pen., Sez. 6, n. 23401 del 15-06-2022). Tuttavia, la giurisprudenza ha sottolineato che la mancata adozione del modello organizzativo 231 costituisce un indizio particolarmente significativo della responsabilità dell’ente: secondo un orientamento consolidato, un ente che non abbia adottato alcun modello risponderà “verosimilmente” del reato presupposto commesso nel suo interesse o vantaggio (Cass. Pen., Sez. 5, n. 21640 del 19-05-2023).
Interesse e vantaggio: criteri di imputazione oggettiva del reato all’ente
Perché l’ente possa essere ritenuto responsabile, non basta che sia stato commesso un reato presupposto: il fatto deve essere riferibile all’ente attraverso i criteri oggettivi dell’interesse o del vantaggio (D.Lgs. 231/2001).
Secondo la giurisprudenza:
- l’interesse ha natura teleologica e soggettiva, ed è valutato ex ante con riferimento alla finalità perseguita dalla persona fisica (Cass. Pen., Sez. 4, n. 8301 del 28-02-2025);
- il vantaggio ha natura oggettiva, e viene valutato ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dal reato, quali l’aggiudicazione di un appalto o un risparmio di costi (Cass. Pen., Sez. 5, n. 21640 del 19-05-2023).
I criteri sono alternativi. L’ente non risponde se la persona fisica ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Sono rilevanti anche i profili soggettivi dell’autore del reato. Il D.Lgs. 231/2001 distingue infatti tra:
- soggetti apicali, dotati di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione;
- soggetti sottoposti, che operano sotto la direzione o vigilanza di un apicale.
La responsabilità dell’ente si modella diversamente nei due casi, con un onere probatorio più gravoso per l’ente quando il reato è commesso da un soggetto apicale.
L’idoneità del modello organizzativo 231 e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza
L’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo 231 costituisce il principale strumento per escludere la responsabilità dell’ente. Affinché il modello sia idoneo, deve rispondere a specifici requisiti stabiliti dagli artt. 6 e 7 del decreto.
In particolare, per i reati commessi da soggetti apicali, l’ente deve dimostrare:
- che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
La giurisprudenza ha più volte evidenziato l’importanza dell’autonomia dell’Organismo di Vigilanza rispetto ai vertici aziendali. È stato ad esempio affermato che la collocazione dell’OdV “alle dirette dipendenze” del presidente dell’ente può pregiudicarne l’indipendenza e quindi l’effettività del controllo (Cass. Pen., Sez. 6, n. 23401 del 15-06-2022).
Per i reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell’ente è invece esclusa se il reato è stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza: inosservanza che non sussiste se il modello organizzativo 231 è idoneo e correttamente attuato.
Conclusioni
Il sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001 si fonda su tre assi portanti: i reati presupposto 231, la colpa di organizzazione e l’idoneità del modello organizzativo 231. La responsabilità dell’ente discende non dalla mera commissione del reato, ma dal deficit organizzativo che ne ha consentito la realizzazione. Un modello adeguato, effettivamente attuato e supportato da un Organismo di Vigilanza autonomo rappresenta lo strumento centrale per prevenire la responsabilità e tutelare l’ente, sia in termini giuridici che operativi.
FAQ
Cosa sono i reati presupposto 231?
Sono i reati tassativamente elencati dal D.Lgs. 231/2001, la cui commissione può far sorgere la responsabilità amministrativa dell’ente.
Quando un ente risponde per un reato presupposto?
Quando il reato è commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente e ricorre una colpa di organizzazione, ossia una carenza delle misure preventive.
Come si dimostra l’idoneità del Modello 231?
Attraverso la sua adozione, attuazione effettiva, il ruolo autonomo dell’OdV e la capacità di prevenire reati della specie di quello verificatosi.
La responsabilità dell’ente è esclusa se il reato è commesso da un dipendente?
Sì, se l’ente dimostra di aver adottato e attuato un modello idoneo e che il reato non è dipeso da omissioni di direzione o vigilanza.
Forse ti può interessare quest’altro articolo sulle Adozione del Modello 231 per un’impresa edile.