Mutuo cointestato tra i coniugi e condizioni di ripetibilità delle somme pagate in costanza di matrimonio e successivamente alla separazione.

Con l’ordinanza n. 5385 del 21 febbraio 2023, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ha analizzato il tema della ripetibilità delle somme versate da un coniuge per l’adempimento delle obbligazioni contratte dalla coppia in costanza di matrimonio.

In particolare, nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, successivamente alla sentenza di separazione personale dei coniugi, il marito agiva in giudizio nei confronti della moglie rivendicando la restituzione della quota del 50% dei ratei del mutuo ipotecario cointestato gravante sull’immobile adibito a casa coniugale.

Mutuo cointestato tra i coniugi

L’immobile era stato acquistato in comproprietà tra i coniugi e, nella fattispecie in esame, il marito assumeva di aver provveduto all’integrale pagamento delle rate del mutuo e, di conseguenza, di aver maturato nei confronti della moglie il diritto alla restituzione del 50% degli importi versati alla Banca mutuante.

La domanda veniva respinta sia dal Tribunale in primo grado, sia dalla Corte di Appello, di talché il marito proponeva ricorso per cassazione.

La pronuncia della Suprema Corte

Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte, aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha espresso il seguente principio di diritto: non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata, in quanto, in assenza di prova contraria, sai presume che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita comune.

Secondo la Cassazione, l’irripetibilità è ricollegabile ai principi di solidarietà matrimoniale, quale adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c., oppure ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio.

Viene così stabilito

L’ordinanza in esame, sul punto, così statuisce:

Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo l’esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato – non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell’interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall’art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Peraltro, proprietario dell’immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all’altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni). In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a Pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l’altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all’estinzione dello stesso (e, qualora scelga di mantenere lo stesso istituto del credito in cui ha acceso il mutuo, addivenendo con la banca mutuante alla modifica dell’intestazione del mutuo)”

Precisazioni

La Suprema Corte, precisa che, sono invece ripetibili le eventuali attribuzioni successive alla sentenza di separazione, dal momento che in tal caso è senz’altro venuto meno il progetto familiare.

Sul punto, la sentenza così recita: “La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), purché l’accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti”.

In conclusione il pagamento integrale dei ratei del mutuo effettuato in costanza di matrimonio da parte di uno solo dei coniugi, devono ritenersi ricondotti nell’alveo degli obblighi che gravano sui coniugi ex articolo 143 cod. civ., norma per la quale ciascun coniuge è tenuto durante il matrimonio a contribuire alle esigenze della famiglia proporzionalmente alle proprie capacità.

Tali obblighi possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi.

E tra questi rientra senza dubbio il pagamento del mutuo, essendo l’acquisto della casa una delle primarie necessità della famiglia. Ne consegue che in caso di rottura del vincolo matrimoniale, non si può pretendere un rimborso per quanto speso durante lo svolgimento della vita matrimoniale.

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