Biglietti per spettacoli e viaggi annullati per emergenza coronavirus, è possibile un voucher o un rimborso?

In questo periodo di pandemia tra i numerosi disagi in cui si può incorrere vi è anche l’impossibilità di partire per una vacanza programmata o di assistere ad uno spettacolo di cui si erano già presi i biglietti. Quali possibilità si aprono al consumatore a riguardo di questi titoli di acquisto inutilizzati?

È possibile richiedere il rimborso?

In base alla normativa in vigore dal 30 aprile 2020, ossia gli articoli 88 e 88bis del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, si delinea la possibilità di ottenere per il consumatore, per il quale si è verificata l’impossibilità della prestazione acquistata per una della ragioni previste dalla legge in esame, il rimborso del titolo di acquisto o l’emissione di un voucher dello stesso valore da utilizzare entro un anno.

La norma infatti si rifà all’art 1463 del codice civile: esso stabilisce, per i contratti sinallagmatici, la restituzione della controprestazione in caso di impossibilità della prestazione corrispettiva dovuta.

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Le normative vigenti riguardo ai rimborsi

Dove sorge il problema? Al comma 12 dell’art 88 bis si legge che “L’emissione di voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

Questo comma rimette in maniera evidente alla discrezionalità dell’albergatore, o dell’esercente il servizio, la scelta tra il rimborso del titolo di acquisto o l’emissione del voucher: i clienti che hanno quindi disdetto le prenotazioni per l’annullamento dell’evento devono per forza accontentarsi del voucher e non possono pretendere la restituzione del denaro.

Difformità tra la normativa italiana e quella europea

Tuttavia questa normativa italiana non è rispettosa delle norme vigenti a livello europeo.

La Commissione Europea, infatti, con la comunicazione del 18 marzo 2020 (e quindi nel pieno dell’emergenza dettata dal coronavirus), ha precisato che i Regolamenti UE ad oggi in vigore lasciano al consumatore, e non all’albergatore, la scelta se chiedere il rimborso del prezzo o il voucher sostitutivo.

La domanda che ci si deve porre allora è se una legislazione di emergenza, quale quella risultante dal D.l. 18/2020, possa derogare ad una direttiva comunitaria, che aveva già previsto eventualità simili, prevedendo fra l’altro soluzioni più favorevoli al consumatore.

Per questo motivo, molti consumatori potrebbero fare causa a tour operator, vettori e albergatori proprio sulla base di queste difformità dei nuovi decreti legge italiani di emergenza rispetto alle norme ordinarie UE.

Il giudice italiano potrebbe accogliere le richieste dei consumatori, disapplicando la normativa italiana. In alternativa potrebbe rimettere la questione alla Corte di Giustizia UE, per far accertare la difformità della norma italiana rispetto a quella comunitaria. A questo proposito gli operatori potrebbero eccepire che proprio questo carattere emergenziale di queste norme italiane le renda un’eccezione compatibili con il diritto comunitario; tuttavia la Commissione Europea al momento dà ai giudici una base per bocciare questa tesi.

Una soluzione al problema potrebbe essere, anche se oggettivamente complicata, la previsione della possibilità della cessione di detti voucher, per consentire a chi non ne vorrà o non ne potrà usufruire nel 2021 di venderli ai soggetti terzi (non coinvolti dal rinvio dell’evento in programma nel 2020) che parteciperanno all’evento rinviato.

Occorre precisare che, nel caso in cui la prenotazione venga cancellata per una ragione diversa rispetto a quelle previste dalla legge (ad esempio, la data del soggiorno o la località non sono soggetti a provvedimenti restrittivi), si applicano le normali regole previste dal contratto e dal codice civile.

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