La satira nel web ai tempi del Covid-19

L’obbligo di stare a casa ha cambiato la quotidianità di milioni di Italiani. Costretti in casa, molti hanno iniziato a scoprire il mondo dei social network, commentando e pubblicando video e foto. In questo contesto, molti hanno utilizzato la comunicazione sul web per esprimere le proprie opinioni sulla situazione attuale, nonché sul governo e la classe politica che l’avrebbero creata, spesso in modo particolarmente creativo.

Quali sono i limiti della satira, specialmente per mezzo dei social?

L’art. 21 della costituzione stabilisce che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

A differenza della cronaca giornalistica, che si deve conformare ad altri standard di verificabilità, la critica, tutelata dal citrato art. 21 co. 1 Cost., non persegue esclusivamente lo scopo di informare, ma dà giudizi e valutazioni personali su un fatto vero o ragionevolmente tale in considerazione dell’autorevolezza della fonte che lo contempla. I giudizi critici, afferma la Cassazione, “non sono mai suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva” (Cass., 11.1.2005, n. 379).

separazione con addebito
Le differenze tra la notizia giornalistica e l’opera artistica

Com’è noto, la satira antica era un vero e proprio genere, di tipo comico/parodistico, in cui comparivano spesso e volentieri delle figure rappresentative delle debolezze umane: il vecchio avaro, il servo astuto, il soldato fanfarone ecc.

La giurisprudenza arriva a dire, in modo condivisibile, che con “l’espressione sintetica diritto di satira devono, in primo luogo essere indicate tutte le varie manifestazioni del pensiero, aventi remote origini storiche, accomunate dall’intento immediato di suscitare ilarità nei percettori e differenziate dalla  specificità dei fini ulteriori (la satira o caricatura politica, la parodia artistica, la satira di costume, la satira a scopi pubblicitari o commerciali ecc.) e dalla varietà delle forme espressive (lo schetch cinematografico o televisivo, la vignetta o la caricatura stampata, l’articolo giornalistico)”  (Trib. Roma, 05.06.1991).

Tale definizione appare in linea con la quella della recente giurisprudenza di Cassazione.

Per i giudici della Suprema Corte “la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica […] in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.

Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira, e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato” (Cass., 20-03-2018, n. 6919; conformi Cass., 17-09-2013, n. 21235; Cass., 28-11-2008, n. 28411).

Il diritto di satira sarebbe, nella giurisprudenza più recente, un sottotipo contenuto nel più ampio diritto di critica, non un terzium genus autonomo: la satira “si identifica per tale quanto più utilizza espressioni abnormi, iperboliche, impietose, corrosive, esagerate rispetto ai normali parametri di valutazione degli esseri e delle cose umane, così da suscitare stupore, ironia e riso in colui che legge o ascolta.

Diversamente, l’estrinsecazione di fatti coerenti con la realtà (e, dunque, veritieri) potrebbe essere tutt’al più identificata con il diritto di critica, nella cui più vasta categoria si inserisce la satira che, nella storia della manifestazione del pensiero, soggiace a limiti meno stringenti rispetto alla critica stessa” (Corte di Cassazione, 28 novembre 2008, n. 28411).

In altre pronunce, invece, la Corte sembrerebbe voler dare autonomia concettuale al diritto in commento: l’esimente del diritto di satira sarebbe quindi “distinto da quelli di cronaca e di critica”, dato che “mira all’ironia sino al sarcasmo e comunque all’irrisione di chi esercita un pubblico potere, in tal misura esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti” (Cass., 28 novembre 2008, n. 28411).

Al netto dell’opinione sulla natura giuridica del diritto, è pacifico che la satira possa essere considerata quale manifestazione artistica “in quanto opera una rappresentazione simbolica che, in particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale.

Come tale non è soggetta agli schemi razionali della verifica critica, purché attraverso la metafora pure paradossale sia comunque riconoscibile, se non un fatto o comportamento storico, l’opinione almeno presunta della persona pubblica, secondo le sue convinzioni altrimenti espresse, che per sé devono essere di interesse sociale.

Pertanto, può offrirne la rappresentazione surreale, purché rilevante in relazione alla notorietà della persona, assumendone contenuti che sfuggono all’analisi convenzionale ed alla stessa realtà degli accadimenti, ma non astrarsene sino a fare attribuzioni non vere.

Sul piano della continenza, infine, il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira, in particolare grafica, è svincolato da forme convenzionali, onde non si può applicarle il metro consueto di correttezza dell’espressione” (Cass, 28 novembre 2008, n. 28411).

In questo senso “occorre innanzitutto rilevare la profonda diversità esistente tra la notizia giornalistica, l’attività saggistica o documentaristica, da una parte, e l’opera artistica, sia essa teatrale, letteraria o cinematografica, dall’altra.

Le prime hanno lo scopo di offrire al lettore o allo spettatore informazioni, notizie, fatti, vicende, esposte nel loro nudo contenuto o ricostruite attraverso collegamenti e riferimenti vari, al solo scopo di rendere edotto il lettore o lo spettatore di determinati avvenimenti, oppure di ricostruire attraverso di essi un discorso che abbia un tessuto politico, narrativo, giornalistico o storico.

L’opera artistica se ne differenzia per l’essenziale connotato della creazione, ossia di quella particolare capacità dell’artista di manipolare materiali, cose, fatti e persone per offrirli al fruitore in una visione trascendente gli stessi, tesa all’affermazione di ideali e di valori che possano trovare riscontro in una molteplicità di persone” (Cass., 7 maggio 2009, n. 10495) sicché nel valutare profili penali delle condotte poste in essere “perché possa dirsi concretata la diffamazione a mezzo d’opera teatrale, cinematografica o letteraria non è sufficiente che il giudice accerti la natura non veritiera di fatti o circostanze attinenti una persona menzionata, che possano potenzialmente arrecare offesa alla sua dignità, ma è necessario che accerti, altresì, che non si tratti di un’opera artistica, in quanto tale caratterizzata dalla idealizzazione della realtà ed espressa mediante le più varie figure retoriche tendenti ad una trasfigurazione creativa; che, pertanto, l’espressione diffamatoria sia stata effettivamente percepita dal pubblico dei fruitori non solo come veritiera, ma soprattutto come gratuitamente offensiva” (Cass., 7 maggio 2009, n. 10495).
Che sia artistica o meno, la satira può manifestarsi in vario modo, ma con atti, scritti o opere “finalizzati ad una denuncia sociale o politica, o ad un ragionato dissenso dall’opinione o dal comportamento altrui, tali da legittimare l’uso anche di espressioni fortemente critiche, o addirittura lesive dell’altrui reputazione” (Cass., 20-03-2018, n. 6919).

L’eventuale natura politico-sociale della critica contribuisce ad ampliare l’area di liceità di espressioni altrimenti volgari o offensive, ma non diventa mai un passe-partout per l’insulto gratuito: “al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali, esponendo la persona, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo” (Corte di Cassazione, 28 novembre 2008, n. 28411) nel caso specifico, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, secondo cui è superato il limite della continenza in una vignetta lesiva della femminilità della persona offesa, poiché ella era raffigurata nell’atto di praticare una fellatio al microfono di cui era dotato il suo seggio senatoriale.

In merito ai profili strettamente penali, la Suprema Corte ha concluso che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l’autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale.” (Cass., n. 4695/2016).

Si badi al fatto che “non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p., nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (Cass., 17-09-2013, n. 21235; conformemente si pronunciano Cass. n. 1753/2012; n. 28411/2008; Cass. n. 12420/2008 e n. 23314/2007).

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