Il gratuito patrocinio – tecnicamente “patrocinio a spese dello Stato” – consente a chi possiede i presupposti di legge di essere assistito da un avvocato di fiducia iscritto negli elenchi dedicati, senza dover anticipare le spese legali e processuali. Di seguito: che cos’è, chi ne ha diritto, requisiti di reddito, la deroga per le persone offese dei reati del “Codice Rosso”, come presentare la domanda e cosa effettivamente copre.
Cos’è e chi ne ha diritto
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto che assicura l’accesso alla giustizia ai soggetti che non dispongono di risorse economiche sufficienti, nei limiti e con le modalità previste dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).
Vale:
- nei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari (ove previsto),
- per la persona imputata/indagata, la parte civile, la persona offesa e, nei casi previsti, per i familiari.
Avvocato di fiducia. L’assistenza è prestata da un professionista iscritto negli elenchi per il patrocinio tenuti dai Consigli dell’Ordine. Non si tratta di “difesa d’ufficio”: si sceglie l’avvocato tra gli iscritti.
Requisiti economici: soglie di reddito e come si calcolano
L’ammissione ordinaria dipende dal reddito imponibile del richiedente, calcolato secondo i criteri previsti dal D.P.R. 115/2002.
In breve:
- si considera il reddito complessivo del richiedente;
- in genere si tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo le regole di legge;
- in caso di convivenza o carichi familiari, si applicano i criteri specifici previsti dalla normativa.
Attenzione. La soglia è aggiornata periodicamente: nel testo pubblicato sul sito indicheremo la formula di calcolo e, se necessario, un rimando al riferimento normativo aggiornato. In presenza di variazioni di reddito o dichiarazioni non veritiere, l’ammissione può essere revocata con recupero delle spese.
Deroga per le persone offese (“Codice Rosso”): senza limiti di reddito

Per determinate persone offese da reati ricompresi nel perimetro del cosiddetto “Codice Rosso”, il patrocinio è riconosciuto a prescindere dal reddito.
Rientrano, a titolo esemplificativo, le persone offese dai reati di:
- stalking (art. 612-bis c.p.),
- maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.),
- violenza sessuale e fattispecie connesse (artt. 609-bis e ss. c.p.),
- altre ipotesi espressamente individuate dalla legge di tutela.
Ambito soggettivo. La deroga opera in favore della persona offesa e, ove previsto, della parte civile costituita nel procedimento penale. Eventuali estensioni a prossimi congiunti/conviventi seguono i casi e i presupposti indicati dalla normativa.
Come presentare la domanda
Dove si presenta. La domanda va depositata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) competente in relazione al luogo in cui si svolge il processo (o secondo il criterio indicato dal T.U. spese di giustizia).
Modulo e documenti.
- Modulo di istanza conforme al modello previsto;
- dichiarazione sostitutiva sul reddito (secondo la normativa vigente);
- documenti utili a provare i presupposti (es. per la deroga “Codice Rosso”: elementi che attestino la qualità di persona offesa per uno dei reati ricompresi);
- ogni altro allegato richiesto dal COA competente.
Scelta dell’avvocato. Nella domanda si indica l’avvocato prescelto tra gli iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato.
Tempi ed esito. Il COA effettua le verifiche e delibera l’ammissione o il rigetto. In caso di ammissione, l’istanza produce effetti secondo le regole del T.U.; in caso di mutamento dei presupposti (ad esempio, incremento del reddito), l’ammissione può essere revocata.
Cosa copre e cosa non copre
In linea generale, il patrocinio a spese dello Stato può coprire:
- onorari e spese dell’avvocato secondo i parametri e i limiti previsti;
- spese processuali, contributo unificato e spese per consulenze (CTU/CTP), nei casi e nei limiti stabiliti dal T.U. spese di giustizia.
Restano escluse o possono essere recuperate dall’Erario le voci non ammesse o i costi sorti per decadenza dei presupposti (es. dichiarazioni mendaci, superamento successivo dei limiti di reddito, ecc.).
FAQ
- Chi può accedere al gratuito patrocinio?
Chi rientra nei requisiti di legge, in base alla soglia di reddito vigente, oppure la persona offesa per specifici reati “Codice Rosso”. - Il limite di reddito come si calcola?
Si considera il reddito imponibile complessivo secondo i criteri di legge e la composizione del nucleo familiare; vanno seguite le istruzioni e le attestazioni richieste. - La persona offesa nei reati “Codice Rosso” ha diritto senza limiti?
Sì, per i reati espressamente previsti la persona offesa può ottenere l’ammissione indipendentemente dal reddito. - Dove si presenta la domanda e quali documenti servono?
La domanda si presenta al COA competente, usando il modulo previsto e allegando la documentazione reddituale e quanto richiesto per il caso concreto. - Posso scegliere il mio avvocato?
Sì, tra i professionisti iscritti negli elenchi per il patrocinio; non è un difensore “d’ufficio” ma un avvocato di fiducia iscritto. - Cosa copre e cosa può restare a mio carico?
In linea generale copre spese processuali e onorari secondo le regole del T.U. spese di giustizia; alcune voci possono essere escluse o recuperate se decadono i presupposti.
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