La delega di firma nei turni di servizio è ammessa, ma non sostituisce la responsabilità del dirigente. Ecco quando è legittima e come si distingue dalla delega di funzioni.
Il tema della delega di firma nella Pubblica Amministrazione, e in particolare nel settore sanitario, assume rilievo pratico significativo nelle attività organizzative quotidiane, come la predisposizione dei turni di servizio. La questione centrale è comprendere se un dirigente di struttura complessa possa delegare la firma dei turni a un dirigente medico di struttura semplice, e in quali condizioni tale delega sia giuridicamente legittima. Per rispondere, occorre distinguere correttamente tra delega di firma e delega di funzioni, analizzando la disciplina dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e i principi elaborati dalla giurisprudenza.
La delega di firma nella PA: natura, disciplina e ambito applicativo
La delega di firma è uno strumento di carattere interno che consente al dirigente di far sottoscrivere atti materiali a un proprio collaboratore, senza trasferimento delle responsabilità tipiche dell’ufficio. Essa non comporta il passaggio di competenze né sposta la titolarità del potere decisionale, che rimane in capo al dirigente delegante. La delega di firma consente solo l’esecuzione materiale della sottoscrizione, mantenendo intatto il rapporto tra provvedimento e autorità competente.
In ambito sanitario, la predisposizione e approvazione dei turni di servizio rientra nei poteri organizzativi del dirigente della struttura complessa. Quest’ultimo può delegare la firma dei turni a un dirigente medico di struttura semplice, purché l’atto resti espressione della volontà organizzativa del dirigente responsabile. La delega, dunque, non equivale a un trasferimento della responsabilità gestionale, ma a una modalità operativa che snellisce l’attività amministrativa senza modificare la titolarità della funzione.
Differenza tra delega di firma e delega di funzioni: cosa può fare il dirigente di struttura complessa
Diversa dalla delega di firma è la delega di funzioni, che implica un trasferimento di competenze decisionali e gestionali, con conseguente spostamento anche delle relative responsabilità. La giurisprudenza e la normativa richiedono requisiti formali stringenti per la validità della delega di funzioni, tra cui:
– forma scritta;
– data certa;
– specifica individuazione del delegato e delle funzioni delegate;
– trasferimento dei poteri decisionali e di spesa necessari;
– adeguata professionalità del delegato;
– autonomia operativa;
– accettazione esplicita del delegato.
L’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che la delega di funzioni è consentita solo se non riguarda attività strettamente riservate ai dirigenti e se il delegato possiede i requisiti di professionalità e autonomia necessari. Nel settore sanitario, questo tipo di delega è ammesso, ma deve rispettare rigorosamente tali criteri.
La delega di firma, invece, non richiede questi requisiti, poiché non trasferisce poteri né responsabilità. Per questo può essere utilizzata dal dirigente di struttura complessa per la firma dei turni, senza trasformarsi in una delega di funzioni.
Delega dei turni di servizio: quando è legittima e quali responsabilità rimangono in capo al dirigente
La delega della firma sui turni di servizio è legittima quando non altera la titolarità della funzione organizzativa, e quando il dirigente delegante mantiene il controllo sull’attività e la responsabilità complessiva.
Il dirigente conserva infatti:
– la responsabilità finale dell’assetto organizzativo;
– il potere di impartire direttive;
– la responsabilità per eventuali errori strutturali nella predisposizione dei turni;
– la responsabilità per culpa in vigilando e culpa in eligendo sul delegato.
Il dirigente medico di struttura semplice, quale delegato, esegue la firma dei turni come attività meramente materiale, senza essere investito del potere decisionale sull’articolazione del servizio. La firma delegata non attribuisce al medico delegato la responsabilità gestionale del reparto, che rimane attribuita al dirigente della struttura complessa.
Ne consegue che la delega di firma è pienamente compatibile con l’assetto dei poteri delineato dalla normativa sul pubblico impiego e dalla disciplina sanitaria, purché non venga utilizzata per eludere limiti o responsabilità proprie del dirigente.
Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001: poteri organizzativi e controlli
L’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 attribuisce al dirigente i poteri organizzativi interni necessari per il funzionamento dell’unità operativa, includendo la gestione delle risorse umane e la distribuzione dei carichi di lavoro. Tali poteri restano in capo al dirigente anche in presenza di una delega di firma, poiché la delega non trasferisce la funzione organizzativa, ma solo l’atto di sottoscrizione.
Il dirigente mantiene, in particolare:
– la funzione di supervisione dell’attività delegata;
– l’obbligo di controllo;
– la responsabilità per eventuali disfunzioni organizzative;
– la responsabilità disciplinare per omesso controllo.
La delega di firma, dunque, è pienamente ammessa dal sistema, purché il dirigente conservi la funzione di direzione e vigilanza, senza svuotare il suo ruolo né trasferire impropriamente poteri decisionali.
Conclusioni
La delega di firma nella predisposizione e approvazione dei turni di servizio è legittima quando rimane un atto materiale che non incide sulla titolarità della funzione organizzativa spettante al dirigente di struttura complessa. La distinzione dalla delega di funzioni è fondamentale: solo quest’ultima trasferisce competenze e responsabilità, e richiede requisiti formali e sostanziali specifici. Nel settore sanitario, la delega di firma rappresenta uno strumento operativo utile e consentito, purché il dirigente mantenga il controllo effettivo sull’organizzazione del servizio e rispetti gli obblighi di vigilanza e direzione previsti dalla normativa.
FAQ
Il dirigente può delegare la firma dei turni di servizio?
Sì. La delega di firma è ammessa se riguarda la sola sottoscrizione materiale e non trasferisce poteri decisionali né responsabilità.
Qual è la differenza tra delega di firma e delega di funzioni?
La delega di firma non sposta competenze né responsabilità; la delega di funzioni trasferisce poteri gestionali ed espone il delegato a responsabilità proprie.
Con la delega di firma il dirigente perde responsabilità sui turni?
No. Mantiene piena responsabilità organizzativa, inclusa quella per culpa in eligendo e culpa in vigilando.
Serve la forma scritta per la delega di firma?
No. A differenza della delega di funzioni, la delega di firma non richiede particolare formalità, purché resti chiara la titolarità della funzione.
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