È nullo il verbale di accertamento di infrazioni stradali se notificato ad un soggetto deceduto che risulti intestatario formale del veicolo presso il P.R.A.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, III Sez. Civile, si è pronunciata sul tema della notifica di un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada e della conseguente cartella di pagamento.
1 – Il caso

Un privato cittadino ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva intimato al padre defunto il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada.

Sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada a soggetti decedutiTale opposizione, dichiarata dapprima inammissibile dal Giudice di Pace ed in seguito rigettata dal Tribunale, è giunta fino alla Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 12705 del 21 aprile 2022, ha invece accolto in toto il ricorso e ha direttamente deciso la controversia anche nel merito, definendo con precisione i contorni del tema della notifica ad un soggetto defunto.

2 – Il principio di diritto nella sentenza n. 12705/2022

Laddove proprietario di un veicolo con il quale sono state commesse infrazioni al codice della strada risulti, secondo le emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A.

Ribaltando le argomentazioni del Tribunale, la Suprema Corte ha annullato le sanzioni amministrative oggetto del giudizio e ha dichiarato l’inefficacia della cartella di pagamento impugnata, con conseguente estinzione dell’obbligo di pagamento in capo al cittadino.

Infatti, secondo la Cassazione, è totalmente da escludere la possibilità di ritenere perfezionata una qualunque notificazione indirizzata ad un soggetto già deceduto, dal momento che non è possibile ipotizzare alcuna forma di conoscenza dell’atto. A nulla rileva, altresì, la circostanza per cui gli eredi avessero omesso di curare la trascrizione del trasferimento della proprietà in loro favore.