La Srl Unipersonale è una società di capitali a responsabilità limitata formata da un socio unico.

L’introduzione nell’ordinamento italiano della possibilità di costituire una Srl a socio unico va ricondotta al D.Lgs. n. 88/1993, attuativo della XXII direttiva del Consiglio CEE numero 89/667.
Successivamente, con la riforma del diritto societario del 2003 tale previsione è stata estesa anche alla Società per Azioni (S.p.A.).

srl unipersonaleSia nel caso delle S.r.l. che delle S.p.A., la condizione della “unipersonalità” può essere prevista al momento della costituzione della società, oppure successivamente, quando accada che di fatto tutte le quote societarie facciano capo ad un unico soggetto.

Pertanto, si considera socio unico il soggetto intestatario di tutte le quote in ragione della proprietà o di un diritto di pegno o usufrutto sulle stesse.

Srl unipersonale, obblighi/diritti del socio unico

La possibilità di detenere le quote societarie da parte di un unico socio determina il sorgere di alcuni obblighi/diritti peculiari sanciti dal codice civile che possono essere così sintetizzati:

  • al momento della costituzione di una Srl unipersonale per atto unilaterale (su impulso del socio unico appunto), mediante atto notarile, il capitale in denaro deve essere interamente versato, (a differenza di quanto previsto per le Srl con pluralità di soci per le quali è consentito un riferimento al conferimento per il 25% della quota) – art. 2464, comma 4, c.c.
  • negli atti e nella corrispondenza delle SpA e delle Srl unipersonali deve essere espressamente indicato se queste hanno un unico socio – art. 2250, comma V, c.c.;
  • gli amministratori o l’amministratore unico (se persona diversa dal socio unico) delle SpA o Srl unipersonali devono depositare al Registro delle Imprese (presso la Camera di Commercio competente per territorio) le generalità del socio unico e comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. Parimenti, gli amministratori devono dare pubblicità alla costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci – artt. 2462 e 2470, commi da 4 a 6, c.c.;
  • al socio unico di Srl o SpA unipersonali è garantita la responsabilità limitata al patrimonio personale, fermo restando eventuali responsabilità derivanti dalla sua condotta di amministratore della medesima società;
  • nel caso in cui una Srl o una SpA con pluralità dei soci divengano unipersonali in un momento successivo alla loro costituzione, l’unico socio rimasto deve completare il versamento degli eventuali decimi rimasti (dopo il recesso degli altri soci) entro il termine di 90 giorni;
  • gli eventuali contratti tra società e socio unico, nonché le operazioni a favore dell’unico socio devono obbligatoriamente essere trascritti nel libro delle decisioni degli amministratori oppure risultare da atto scritto. In mancanza, tali contratti e tali operazioni non saranno opponibili ai creditori – art. 2478 c.c..
Tipi di Srl unipersonali

La Srl unipersonale può essere ordinaria o semplificata, per la prima è richiesto il versamento di un capitale sociale di almeno 10.000,00 Euro, mentre quella semplificata può essere costituita con il versamento di un capitale compreso tra un minimo di Euro 1 fino ad un massimo di Euro 9.999.

Differenza tra Srl unipersonale e a Pluralità di Soci

Dal punto di vista della tassazione, la Srl unipersonale non si distingue dalla Srl con pluralità di soci, se non per alcune peculiarità.

Per quanto riguarda l’IRES (imposta sul reddito delle società) nel caso della S.r.l. a socio unico, viene calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota fissa del 24%, e che, dunque, è indipendente dall’eventuale aumento dei ricavi societari.

L’Srl unipersonale dovrà altresì versare, come per le Srl con pluralità di soci, l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) che varia da Regione a Regione e per la quale l’aliquota ordinaria è fissata attualmente al 3,9%.

Chi intende costituire una Srl unipersonale sarà poi soggetto alla tassazione sui dividendi percepiti in qualità di socio unico che viene calcolata con aliquota fissa del 26%.
Infine, qualora il socio unico sia al tempo stesso amministratore della società dovrà versare i contributi previdenziali.

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