Misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo

Il 21 febbraio 2019 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, la Prefettura, il Tribunale di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna, oltre ai comuni della Provincia di Bologna, alla Regione Emilia-Romagna, ai sindacati e alle associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, hanno sottoscritto il nuovo Protocollo prefettizio sulle misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo, ossia una serie di regole ed impegni che le istituzioni si assumono in fase di sfratto abitativo per tutelare le famiglie che hanno una morosità incolpevole, ossia derivata dalla grave situazione di disagio economico che molti nuclei stanno vivendo.

Il nuovo Protocollo sostituisce il precedente ed avrà validità dal 21 febbraio 2019 al 31 dicembre 2020.

disagio abitativo bologna

La Giunta Regionale Emilia-Romagna ha deciso di confermare le misure di sostegno anche per il 2019, a favore del fondo morosità incolpevole ai soli comuni ad alta tensione abitativa (ATA): Bologna, Anzola Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo Emilia, Imola, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa, purtroppo escludendo le misure di sostegno per i comuni ad alto disagio abitativo (ADA), che pertanto, differentemente dal precedente Protocollo, non potranno più sostenere il disagio abitativo, per assenza di risorse economiche, e che quindi saranno esclusi dall’applicazione del Protocollo per il futuro.

In sede di tavolo tecnico si è preso atto di un generale calo dei procedimenti di sfratto per morosità nel Comune di Bologna, mentre vi è invece un aumento di sfratti nella Provincia ed anche in comuni non ATA, ma ADA.

Nel nuovo Protocollo sono indicati i limiti di accesso dei beneficiari (art. 3), l’entità economica delle misure di sostegno per i procedimenti di sfratto non ancora convalidati (art. 4) ovvero per il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio (art. 6) e l’entità del contributo economico concesso per il cd. “accompagnamento alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa” nei comuni ATA.

In base ad una convenzione sottoscritta tra la Città Metropolitana ed A.C.E.R., competerà a quest’ultimo ente la gestione delle risorse del fondo di salvaguardia dei comuni non ATA (art. 2).

Vengono definiti tempi certi per l’erogazione dei contributi in linea con i criteri di speditezza della pubblica amministrazione.

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