La legge impone la pubblicità di un numero rilevante di atti e fatti giuridici, al fine di renderli conoscibili ai terzi e pertanto loro opponibili; altre informazioni, contenute in archivi tenuti a cura della Pubblica Amministrazione, non sono rese pubbliche ma sono comunque accessibili in presenza di determinate condizioni.

In base all’informazione della quale si vuole venire a conoscenza sarà pertanto necessario consultare banche dati e registri differenti e, in certi casi, a fare istanza dovrà essere un pubblico ufficiale o altro soggetto abilitato.

Potrà inoltre essere richiesta la presenza di un interesse giuridico o di titolo esecutivo.

Anzitutto, per conoscere l’indirizzo e lo stato di famiglia di un soggetto è sufficiente rivolgersi all’Anagrafe, senza la necessità di dimostrare un particolare interesse giuridico.
Per scoprire se una persona ha immobili intestati o per sapere tutto di un immobile gli enti ai quali rivolgersi sono la Conservatoria dei Registri Immobiliari e il Catasto.
Accesso a banche dati e pubblici registri
La Conservatoria per le visure ipotecarie sugli immobili

La Conservatoria si occupa dell’iscrizione sugli immobili di ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, privilegi agrari e speciali e mette a disposizione per la consultazione tutti gli atti e le scritture che trasferiscono diritti reali sugli stessi. Effettuando una visura ipotecaria – anche nota come ipocatastale – è quindi possibile sia conoscere gli immobili intestati a un soggetto sia, all’inverso, sapere a chi è intestato un immobile. Il servizio è gratuito per il titolare, anche per quota, di diritti reali sull’immobile; per gli altri si applicherà una tassa.

L’ispezione ipotecaria può essere effettuata recandosi all’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, online con Entratel o Fisconline, oppure rivolgendosi a un professionista che si avvarrà del servizio telematico SISTER sul sito della Cassa Forense. Gli atti tenuti in Conservatoria fanno piena prova della titolarità di un immobile e delle eventuali iscrizioni gravanti su di esso: effettuando una visura ipotecaria pregiudizievoli si può verificare se siano stati iscritti a carico di un soggetto gravami o, appunto, atti pregiudizievoli sugli immobili quali pignoramento immobiliare, sequestro conservativo, ipoteca giudiziale e legale.

Visure Catastali

Le visure richieste al Catasto, che si effettuano con le stesse modalità di quelle ipotecarie, non hanno invece valore probatorio per quanto concerne la titolarità dell’immobile, bensì natura di semplice indizio; sono tuttavia essenziali per conoscere i dati di fabbricati e terreni, come indirizzo, rendita catastale e reddito dominicale.

Possono essere attuali, mostrando quindi lo stato attuale dell’unità immobiliare e l’intestazione della ditta catastale, oppure storiche. La visura storica per immobile dà un resoconto delle variazioni nella titolarità del terreno o del fabbricato e quelle proprie dell’unità immobiliare nell’ultimo ventennio; la visura storica per soggetto riporta i dati degli immobili che sono stati o sono tuttora intestati al soggetto, specificando anche quando e per quanto tempo.

Visure Catastali

Per conoscere il proprietario di un’automobile o di un motoveicolo occorre fare richiesta al Pubblico Registro Automobilistico, recandosi negli uffici o anche online, presentando il numero di targa del mezzo. La ricerca per nominativo è invece consentita ad avvocati, agenzie investigative, curatori fallimentari e alla Pubblica Amministrazione; il privato potrà effettuarla unicamente sui veicoli a lui intestati.

Per avere informazioni su un’impresa si chiederà una visura alla Camera di commercio, su Infoimprese o tramite il sito della Cassa Forense. Con la visura camerale si ha accesso ai dati che le società sono tenute a iscrivere nel Registro delle imprese: la visura ordinaria riporta le informazioni attuali (partita Iva, forma giuridica, oggetto sociale, sedi, cariche amministrative, organi sociali, quote societarie, eventuali procedure concorsuali e così via), quella storica dà anche un quadro di tutte le modifiche aziendali intervenute. Lo stesso discorso vale per la visura partecipazioni, utile per conoscere le quote o azioni detenute da un soggetto anche in più società. Sono inoltre consultabili i bilanci aziendali d’esercizio delle società di capitali e i pregiudizievoli provenienti dai Tribunali (fallimenti, liquidazioni, sequestri, concordati).

Infine è possibile effettuare, sia a livello nazionale che provinciale, la visura dei protesti di cambiali, assegni, tracce accettate e vaglia cambiari elevati negli ultimi cinque anni relativi sia a persone fisiche che giuridiche.

Per Privati

Il privato ha poi il diritto di visionare i dati detenuti dalla Pubblica Amministrazione non soggetti ad obbligo di pubblicazione facendo richiesta di accesso civico agli atti e documenti all’ufficio competente; ad esempio la licenza di somministrazione bevande e alimenti di un locale o un permesso edilizio rilasciato a un’impresa di costruzioni. Non è infatti necessario essere portatori di un particolare interesse giuridico, non essendo informazioni riservate.

L’interesse sarà richiesto al contrario per accedere ad archivi che contengono dati personali, come quello dell’INPS (a meno che non si vogliano controllare i propri contributi) o del Sistema Informativo Lavoro (SILER per la regione Emilia Romagna) che consente al creditore anche privo di titolo esecutivo di scoprire il posto di lavoro del suo debitore. Per scoprire quanto guadagna una persona o se è titolare di conti correnti occorre invece rivolgersi a un avvocato e ottenere un titolo esecutivo, come una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo, per poter effettuare richiesta di accesso all’Anagrafe tributaria e all’Anagrafe dei conti correnti.

Il certificato di carichi pendenti (che riporta gli eventuali procedimenti penali in corso) e i certificati del casellario giudiziale (relativi a provvedimenti civili, penali e amministrativi) non sono in alcun modo accessibili alla generalità dei cittadini: oltre all’autorità giudiziaria sono legittimati a farne richiesta soltanto le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, se è necessario per l’espletamento delle loro funzioni, oltre ovviamente al diretto interessato, una persona da lui delegata, il tutore o l’esercente responsabilità genitoriale se l’interessato è interdetto o minore, e il difensore della persona offesa dal reato e del testimone.