Il verbale di conciliazione giudiziale è titolo valido per l’iscrizione ipotecaria

Il Conservatore non può rifiutarsi di procedere all’iscrizione ipotecaria in forza di una verbale di conciliazione giudiziale in quanto lo stesso costituisce titolo esecutivo valido sia ai fini dell’espropriazione forzata sia per l’iscrizione ipotecaria.

Il dettato normativo e la giurisprudenza sul punto non lasciano spazio a dubbi intepretativi.

Si deve partire da quanto previsto dall’art. 185 c.p.c. che statuisce:

“Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa.

iscrizione ipotecaria

La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.
Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione.

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa [88 disp. att.]. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo [art. 474 c.p.c]”
Il verbale come titolo esecutivo per l’iscrizione ipotecaria

Il verbale di conciliazione pertanto rientra in nella categoria di titoli esecutivi indicati dalla legge ai quali fa riferimento l’art. 474 c.p.c., che dispone quanto segue:

«L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

  1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
  3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Peraltro a ben vedere, il verbale di conciliazione giudiziale ha in calce la formula esecutiva, dunque non possono esservi dubbi sul fatto che lo stesso ben possa costituire titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca.

Qualsiasi sentenza è titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca

Si aggiunga altresì che in base all’art. 2818 codice civile qualsiasi sentenza che produca gli effetti tipici della condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento di un danno è titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca.

Lo stesso articolo 2818 c.c. ritiene ammissibile l’iscrizione dell’ipoteca anche sulla base di altri provvedimenti del giudice, nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge.

Costituiscono titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale:

  • il decreto ingiuntivo esecutivo
  • il lodo arbitrale reso esecutivo
  • la sentenza di divorzio o di separazione nella parte in cui impone a carico di una delle parti l’obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore dell’altra
  • il decreto di omologa della separazione consensuale
  • il verbale di mediazione omologato con decreto del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art.12 del D. Lgs 28/2010
  • il decreto di efficacia esecutiva del verbale di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c
  • la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (D.L. 132/2014) con sottoscrizione autenticata da notaio.

Secondo l’art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati. Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Peraltro sono state numerose le pronunce sia della giurisprudenza di merito che di legittimità che hanno riconosciuto l’efficacia ai fini dell’iscrizione ipotecaria di accordi siglati in sede di mediazione e/o di negoziazione assistita in procedimenti di natura non contenziosa fuori dalle aule di tribunale.

Verbale di conciliazione giudiziale su mantenimento come titolo per iscrizione ipotecaria

Dunque, non può non ritenersi parimenti efficace la conciliazione intervenuta in sede giudiziale e sottoscritta dalle parti, dai difensori e dal Giudice, tra le varie sentenze appare opportuno citare la seguente:

Verbale di conciliazione giudiziale su mantenimento è titolo per intavolare ipoteca

Tribunale, Trento, Giudice Tavolare, decreto 26/07/2004 n° G.N. 3873

Il Giudice Tavolare di Trento ha accordato l’intavolazione di ipoteca giudiziale a tutela del credito avente origine dal verbale di conciliazione con il quale, ponendo termine al procedimento ex art. 148 C.C., si quantificava in via transattiva il contributo al mantenimento del figlio minore da porre a carico del padre a favore della madre affidataria. Non risultano precedenti in termini.

L’art. 33 della Legge Tavolare prevede che la l’ipoteca giudiziale di cui agli artt. 2818 e 2820 C.C. possa intavolarsi in forza di sentenze passate in giudicato nonché dei provvedimenti definitivi “che la consentono”.

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