Conferenza dello Studio Legale Foschini Pagani del 4 dicembre 2019

La legge 392/1978 disciplina i contratti di locazione diversa dall’uso abitativo.

Rientrano in questa tipologia di contratti immobiliari dedicati quelli nei confronti di attività economiche e sociali anche se esercitati per periodi stagionali.

  • attività industriali, commerciali, artigianali (le attività, cioè, dirette alla produzione o allo scambio di beni o di servizi di cui all’articolo 2082 del c.c.);
  • attività di interesse turistico;
  • attività di lavoro autonomo;
  • attività alberghiere e teatrali;
  • attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche; attività relative a sedi di partiti e sindacati e attività svolte dallo Stato o da un ente pubblico territoriale in qualità di conduttori;
  • attività relative a immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

Si applica la disciplina della locazione commerciale anche alle pertinenze (garage, cantine, magazzini), solo se collegate funzionalmente all’attività commerciale.